Concetti Chiave
- La Costituzione definisce gli atti abilitati a produrre diritto, determinando la loro forza normativa in base a criteri formali come il soggetto titolare, il procedimento e la veste dell'atto.
- La forza formale di un atto comprende un profilo attivo, che permette di innovare e modificare atti subordinati, e un profilo passivo, che resiste a modifiche da atti di minor forza.
- La forza di legge implica una gerarchia delle fonti, dove atti superiori prevalgono su quelli subordinati, salvo eccezioni basate sulla competenza anziché sulla forma.
- Il sistema delle fonti del diritto, per atti secondari, è aperto e dipende dalla discrezionalità dei titolari di potere normativo primario, rispettando però la gerarchia e la competenza.
- Il principio di legalità impone che gli atti secondari siano deliberati in base a norme di legge preesistenti, garantendo così il rispetto dei limiti costituzionali.
La forza degli atti normativi
La Costituzione, quale fonte sulla produzione, individua gli atti abilitati a produrre diritto attribuendo ad essi una determinata forza o efficacia in relazione ai requisiti formali di ciascun atto: il soggetto titolare del potere normativo, il procedimento di formazione dell’atto, la veste estrinseca dell’atto medesimo. La forza o efficacia formale di un atto fonte comprende due profili:
- profilo attivo, cioè la capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati;
- profilo passivo, cioè la capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa.
Gerarchia e competenza
Così la forza o efficacia formale di una legge del Parlamento designa al contempo la capacità attiva di abrogare o modificare precedenti atti legislativi (e regolamentari) e la capacità passiva di non farsi abrogare o modificare da successivi atti subordinati alla legge stessa. Il concetto di forza di legge, implicando che a una certa forma corrisponda una certa forza attiva e passiva, presuppone che il sistema delle fonti sia ordinato secondo una scala gerarchica, di modo che l’atto gerarchicamente superiore prevalga sull’atto gerarchicamente subordinato. Ciò, tuttavia, trova un limite in tutti quei casi in cui sussiste una dissociazione fra la forma tipica dell’atto e la forza ad esso attribuita, per i quali il criterio della gerarchia viene sostituito dal criterio della competenza.
Sistema aperto delle fonti
Per tutto il resto, ossia per gli atti secondari subordinati a quelli primari, il sistema delle fonti del diritto è invece un sistema aperto. L’individuazione degli atti fonte secondari, infatti, è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potere normativo primario, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti, fra cui soprattutto la gerarchia e la competenza delle fonti, nonché il principio di legalità, in base al quale tutti gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato del profilo attivo e passivo della forza normativa?
- Come si relaziona la forza di legge con la gerarchia delle fonti?
- Qual è il ruolo degli atti secondari nel sistema delle fonti del diritto?
Il profilo attivo si riferisce alla capacità di un atto di innovare il diritto oggettivo, abrogando o modificando atti equiparati o subordinati, mentre il profilo passivo riguarda la capacità di resistere all'abrogazione o modifica da parte di atti con forza inferiore.
La forza di legge implica che un atto con una certa forma abbia una determinata forza attiva e passiva, presupponendo un sistema gerarchico dove l'atto superiore prevale su quello subordinato, salvo eccezioni dove il criterio di competenza sostituisce quello gerarchico.
Gli atti secondari sono subordinati a quelli primari e il loro riconoscimento è lasciato ai soggetti con potere normativo primario, rispettando i limiti costituzionali come gerarchia, competenza e il principio di legalità, che richiede una norma di legge previa.