Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge sull'equo canone del 1978 ha introdotto parametri per determinare un canone di locazione equo, modificati nel tempo.
  • Esistono due tipi di contratti di locazione: ordinario, con canone libero, e agevolato, vincolato da accordi locali.
  • L'equilibrio contrattuale è regolato dalla legge per proteggere interessi collettivi, garantendo accesso all'abitazione.
  • La giustizia contrattuale è un tema centrale anche a livello comunitario, influenzando potenziali codici civili europei.
  • Il progetto di codice italo-francese del 1927 prevede interventi giudiziari per correggere squilibri contrattuali derivanti da vizi del consenso.

Indice

  1. Evoluzione della legge sull'equo canone
  2. Giustizia contrattuale e intervento legislativo

Evoluzione della legge sull'equo canone

La c.d. legge sull’equo canone del 1978 fissò alcuni parametri mediante cui determinare il canone equo. Da allora la normativa è stata più volte modificata; oggi sono previste due tipologie contrattuali di locazione di immobile ad uso abitativo:

1) il contratto ordinario, in cui la determinazione del canone è libera;

2) il contratto agevolato, l’ammontare del canone deve essere conforme a quanto stabilito dagli accordi locali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella degli inquilini.

Giustizia contrattuale e intervento legislativo

L’equilibrio fra le prestazioni cui le parti si vincolano è eteroregolato in tutti quei casi in cui la legge ritiene necessario preoccuparsi di tutelare un interesse collettivo: nel caso della disciplina sull’equo canone, l’obiettivo del legislatore è quello di garantire il godimento di un’abitazione cosicché tutti i cittadini possano a loro volta contribuire allo sviluppo della società.

Il tema della giustizia contrattuale è molto rilevante anche in ambito comunitario. Il progetto di codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti del 1927, considerato il prototipo di un possibile codice civile europeo, contiene una norma che attribuisce rilievo allo squilibrio fra le prestazioni quando esso deriva da un vizio del consenso. Si tratta di un’apposita clausola che consente al giudice di intervenire per sanare lo squilibrio.

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