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Concetti Chiave

  • La procreazione assistita ha sollevato questioni sulla filiazione, specialmente tra derivazione biologica e responsabilità verso il nato.
  • La legge italiana del 2004 regola la procreazione medicalmente assistita, vietando le tecniche eterologhe ma disciplinandone le conseguenze.
  • Alle coppie coniugate che usano queste tecniche è negata l'azione di disconoscimento della paternità, e il donatore di gameti rimane estraneo al nato.
  • È consentita solo la fecondazione omologa, usando i gameti della coppia stessa, e il figlio è considerato nato nel matrimonio o riconosciuto dalla coppia.
  • Alla madre è negata la possibilità di rimanere anonima, dovendo essere nominata nel processo di filiazione.

La procreazione assistita

Il progresso scientifico ha offerto la possibilità di intervenire nel processo riproduttivo, ciò ha determinato l’insorgere di ovvi problemi in ordine allo stato dei figli così generati. Con le tecniche di procreazione assistita e assistiamo allo scontro tra principi e regole affermatisi in materia di filiazione, in particolare con riguardo al rapporto tra derivazione biologica e responsabilità nei confronti del generato.
Con la L.

19.2.2004 n.40 Il nostro Legislatore ha dettato una regolamentazione della procreazione medicalmente assistita. È opportuno sottolineare come, pur essendo vietato il ricorso a tecniche di tipo eterologo (comportanti l’utilizzazione di gameti esterni alla coppia che accede al trattamento), non si Sia mancato di disciplinarne le conseguenze. A coloro che si sono prestati all’applicazione delle tecniche in esame, risulta negata, se si tratta di coppia coniugata, l’azione di disconoscimento della paternità. Il donatore di gameti resta estraneo a qualsiasi rapporto con il nato.

Tuttavia il nostro ordinamento consente solo fecondazione omologa (utilizzo di gameti della coppia che accede al trattamento).se si tratta di coppia coniugata o è escluso l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità.al figlio si attribuisce “lo stato di figlio nato nel matrimonio o di figlio riconosciuto della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tecniche“ (Art 8). Alla madre è negata la facoltà di non essere nominata, restando anonima.

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