Concetti Chiave
- Il processo penale determina la colpevolezza di un individuo e la relativa pena attraverso l'azione dello Stato rappresentato dal Pubblico Ministero.
- Le parti coinvolte nel processo penale includono il Pubblico Ministero, l'imputato e, se presente, la parte civile che cerca un risarcimento.
- Il Pubblico Ministero ha il compito di provare la colpevolezza dell'imputato; in caso contrario, il giudice emette una sentenza di assoluzione.
- Il Codice di procedura penale, riformato nel 1989, garantisce equità tra accusa e difesa, con il giudice che assume decisioni imparziali.
- Esistono possibilità di appello e ricorso in Cassazione per contestare le sentenze, con quest'ultima che si occupa solo di questioni di diritto.
Il processo penale
Il processo penale accerta la colpevolezza di una persona che ha compiuto un reato ed individua la relativa pena. Poiché il reato è un comportamento che si rivolge contro la società, l’azione penale contro il presunto colpevole è esercitata direttamente dallo Stato, attraverso un suo rappresentante, il Pubblico Ministero, che formula l’accusa contro l’imputato. La persona che ha subito l’offesa interviene nel processo costituendosi parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni dall’ imputato, nel caso in cui esso sia stato condannato. Pertanto, sono parti del processo penale: il Pubblico Ministero che formula e sostiene l’accusa, l’ imputato che esercita la difesa, la parte civile (eventuale) cioè la persona offesa. Il Pubblico Ministero ha lì’onere della prova, cioè deve riuscire a provare che l’imputato è colpevole. Se non ci riesce, il giudice emette una sentenza di assoluzione. Il giudice, dopo aver esaminato le prove presentate dall’accusa e udita la difesa dell’imputato, pronuncia una sentenza che può essere di condanna o di assoluzione. La sentenza di condanna stabilisce anche la pena da scontare.Il Codice di procedura penale, articolato in 746 articoli, contiene tutte le norme da seguire. Ed è stato riformato nel 1989. In tale data, sono state modificate le regole del processo penale per poter mettere su di un pisano di parità le due parti del processo. Pertanto, alla luce di questa riforma, l’accusa e la difesa hanno entrambe gli stessi diritti e tutte le decisioni sono assunte dal Giudice che si colloca al di sopra delle parti. Per esempio, il Pubblico Ministero non può più disporre l’arresto dell’imputato; può solo farne una richiesta motivata al giudice.
Anche nel caso di una sentenza penale si può richiedere un giudizio di 2° grado, ricorrendo in Appello e successivamente, se ne esistono gli estremi la difesa può ricorrere alla Corte di Cassazione ( giudizio di 3° grado, ma solo per motivi di diritto)
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del Pubblico Ministero nel processo penale?
- Cosa succede se il Pubblico Ministero non riesce a provare la colpevolezza dell'imputato?
- Quali sono le possibilità di ricorso dopo una sentenza penale?
Il Pubblico Ministero rappresenta lo Stato e formula l'accusa contro l'imputato, avendo l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato.
Se il Pubblico Ministero non riesce a provare la colpevolezza, il giudice emette una sentenza di assoluzione.
Dopo una sentenza penale, si può richiedere un giudizio di 2° grado ricorrendo in Appello e, se ci sono motivi di diritto, si può ricorrere alla Corte di Cassazione per un giudizio di 3° grado.