Concetti Chiave
- I principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza guidano il finanziamento fiscale del bilancio pubblico per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche.
- Il nostro ordinamento non garantisce i diritti al di fuori del mercato, riconoscendo il mercato come fondamentale per il finanziamento fiscale.
- Il sistema di finanza pubblica socializza i costi dei diritti individuali, distribuendoli sull'intera collettività attraverso il bilancio pubblico.
- Non solo equità, ma anche efficienza economica, giustifica l'intervento pubblico in caso di fallimenti del mercato nell'offrire beni pubblici.
- Fallimenti del mercato si verificano quando l'offerta non soddisfa la domanda a livello ottimale, richiedendo interventi pubblici per garantire l'accesso ai beni pubblici.
Indice
Principi costituzionali e bilancio pubblico
I principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.) e uguaglianza (art. 3 Cost.) – attorno ai quali si deve strutturare in particolare il finanziamento fiscale del bilancio pubblico – costituiscono la fonte propulsiva dell’azione pubblica che mira appunto a correggere le principali diseguaglianze sociali ed economiche tra i cittadini.
Il ruolo del mercato
Ma è comunque indubbio che il nostro ordinamento – per una precisa scelta politica fondamentale espressa nella Costituzione prima e nella partecipazione alla Comunità europea poi – non vuole garantire il godimento dei diritti “al di fuori” della dimensione del mercato o “contro” il mercato.
Ciò anche perché è proprio il mercato uno dei fattori fondamentali che alimenta il finanziamento fiscale dello Stato e la possibilità di erogare spese pubbliche.
Equità ed efficienza economica
D’altra parte, occorre anche tenere presente che non sono soltanto ragioni di equità a giustificare che i sistemi di finanza pubblica operino come mezzi per “socializzare” i costi dei diritti individuali (ripartendoli sull’intera collettività o su una sua parte, proprio mediante il bilancio pubblico).
Vi sono spesso anche ragioni di efficienza economica. L’esigenza di un intervento pubblico “al posto del” mercato non deriva soltanto dai fallimenti in cui il mercato può incorrere nell’offrire alcuni “beni pubblici” (fallimenti che si configurano, quando, ad esempio, l’offerta non riesce ad adeguarsi alla domanda ad un livello ottimale, e quindi una parte della domanda non potrebbe essere soddisfatta oppure chi offre quei beni non riuscirebbe ad essere remunerato a sufficienza per la propria attività economica).