Concetti Chiave
- L'interdizione comporta la totale perdita della capacità di agire a causa di una grave malattia mentale o fisica, con un tutore che sostituisce l'interdetto negli atti non personali.
- L'interdizione legale riguarda chi ha subito una condanna penale superiore a cinque anni, limitando la capacità di agire durante la detenzione, escludendo atti personalissimi come il matrimonio.
- L'inabilitazione limita parzialmente la capacità di agire, applicandosi in casi di abuso di sostanze o minorazioni fisiche che compromettono l'autonomia.
- Gli inabilitati possono compiere atti di ordinaria amministrazione autonomamente, ma necessitano del curatore per quelli di straordinaria amministrazione.
- La completa capacità di agire per gli inabilitati viene recuperata solo tramite una sentenza che dichiara superate le cause della limitazione.
Interdizione e inabilitazione
L'interdizione é la perdita totale della capacità di agire in conseguenza di una grave malattia mentale o fisica.
L'interdetto viene sostituito dal tutore nello svolgimento di qualsiasi atto, tranne che in quelli strettamente personali.
L'interdetto, per esempio, non potrà sposarsi, perché non potrà farlo di persona, non avendo la capacità di agire, né potrà farlo il tutore al posto suo.
Vi é inoltre un tipo di particolare di interdizione, l'interdizione legale, che comporta la perdita della capacità di agire da parte di chi ha subito una condanna penale superiore a cinque anni: la limitazione, in questo caso, dura per tutto il periodo di detenzione, e non si estende agli atti personalissimi come il matrimonio e il testamento.
L'inabilitazione comporta la limitazione parziale della capacità di agire.
Essa può avvenire nei seguenti casi:
- abuso continuativo di sostanze alcoliche e stupefacenti, quando siano tali da alterare la sfera psichica del soggetto;
- minorazioni fisiche tali da limitare l'autonomia e la tutela degli interessi della persona.
L'inabilitato si trova sostanzialmente nella stessa situazione dei minori emancipati: può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma per quelli di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore nominato dal tribunale.
Mentre, pero', il minore emancipato al diciottesimo anno d'età acquista la completa capacità di agire, per l'inabilitato questo può avvenire solo con una sentenza del giudice che dichiari il superamento delle cause di limitazione.