Concetti Chiave
- Il disagio del lavoratore distaccato varia in base alla distanza tra l'impresa distaccante e quella distaccataria, con tutele economiche per distanze superiori a 50 km.
- Il potere disciplinare deve essere condiviso tra imprenditore distaccante e distaccatario, per evitare un vincolo di subordinazione esclusivo.
- La violazione dei diritti del lavoratore distaccato è perseguibile penalmente solo se il lavoratore intraprende un'azione legale, dimostrando l'irregolarità del comando distacco.
- Il comando distacco è definito temporaneo dalla legge, ma la durata esatta non è specificata, lasciando spazio a interpretazioni soggettive.
- Un caso giudiziario ha stabilito che l'illegittimità del distacco porta alla creazione di un rapporto lavorativo diretto tra il lavoratore e l'impresa distaccataria.
Indice
Disagio e tutela economica
Se l’impresa presso cui il lavoratore è stato distaccato è in zona (cioè in un luogo sito entro 50 chilometri da quello in cui si trova l’impresa distaccante), il lavoratore soffrirà un disagio considerato «sopportabile»; se, viceversa, l’impresa distaccataria è collocata oltre cinquanta chilometri da quella distaccante, il lavoratore potrà fruire di specifiche forme di tutela economica ideate a suo vantaggio.
Condivisione del potere disciplinare
Il potere disciplinare deve essere esercitato in modo condiviso da imprenditore distaccante e imprenditore distaccatario. Lo spostamento, anche in via di mero fatto, dei poteri datoriali in capo all’imprenditore distaccatario implicherebbe il sorgere di un vincolo di subordinazione tra imprenditore utilizzatore e lavoratore: il vincolo subordinato, tuttavia, scaturisce dal rapporto effettivo (non contrattuale), dunque la condivisione del potere datoriale tra i due imprenditori limiterà il vincolo di subordinazione tra imprenditore distaccante e lavoratore.
Violazione dei diritti del lavoratore
La violazione dei diritti del lavoratore distaccato sarà penalmente perseguibile solo se questi, a pari degli altri lavoratori, avvierà un procedimento giuridico. Se non vi sono i presupposti di legittimità del comando distacco e il lavoratore è in grado di dimostrare la natura fittizia di tale rapporto, la sanzione irrogata consisterà nella costituzione di un rapporto di lavoro assestante tra lavoratore e impresa distaccataria.
Definizione di temporaneità
La legge definisce il comando distacco solo temporaneo, senza altresì definire con esattezza il concetto di «temporaneità»: essa, pertanto, può identificarsi con un periodo più o meno lungo.
In un caso giurisprudenziale considerato una pietra miliare in materia, una lavoratrice ha impugnato il comando distacco per presunta mancanza dell’interesse del distacco. Dopo cinque anni di lavoro distaccato, infatti, le mansioni della suddetta lavoratrice vennero affidate a un altro lavoratore distaccato presso la stessa impresa e lei fu licenziata. Il licenziamento dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio l’assenza di qualsiasi interesse del distacco.
Il giudice del tribunale di Napoli asserì che l’illegittimità del distacco integra una fattispecie di interposizione vietata di manodopera, la cui conseguenza naturale è la costituzione di un rapporto di lavoro assestante tra la lavoratrice e l’impresa distaccataria, che venne fatto risalire sin dalla data in cui era stato disposto il distacco.
Domande da interrogazione
- Quali sono le tutele economiche previste per i lavoratori distaccati oltre 50 chilometri?
- Come viene gestito il potere disciplinare nei confronti dei lavoratori distaccati?
- Cosa accade se un distacco è considerato illegittimo?
I lavoratori distaccati oltre 50 chilometri dall'impresa distaccante possono beneficiare di specifiche forme di tutela economica ideate a loro vantaggio.
Il potere disciplinare deve essere esercitato in modo condiviso tra l'imprenditore distaccante e l'imprenditore distaccatario, per evitare la creazione di un vincolo di subordinazione non contrattuale.
Se un distacco è considerato illegittimo, può portare alla costituzione di un rapporto di lavoro assestante tra il lavoratore e l'impresa distaccataria, come stabilito in un caso giurisprudenziale dal tribunale di Napoli.