Concetti Chiave
- La maggioranza può vincolare la minoranza in decisioni come la costituzione di un'ipoteca o riparazioni costose, mentre decisioni come la vendita della nave richiedono unanimità.
- I caratisti devono adempiere a oneri pubblicitari al momento della costituzione della società di armamento, presentando l'atto presso l'ufficio di iscrizione della nave.
- L'inadempimento degli oneri pubblicitari comporta responsabilità solidale tra i soci consenzienti, con possibilità di azione di regresso per il recupero delle somme.
- Il gerente della società di armamento, che può essere interno o esterno, deve rendere pubblica la sua qualifica; in caso contrario, è responsabile degli atti compiuti.
- La natura commerciale della società di armamento è dibattuta: i giudici la considerano sempre commerciale, mentre la dottrina la vede come tale solo con scopi lucrativi.
Potere decisionale dei caratisti
Talvolta la maggioranza può vincolare la minoranza. Ciò riguarda alcune ipotesi ben precise:
- la costituzione di un’ipoteca sulla nave;
- innovazioni o riparazioni particolarmente costose.
Decisioni di diverso tipo richiedono invece l’unanimità:
- vendita della nave;
- «distrazione» della nave (modifica della sue finalità d’uso) che ne determinano l’inidoneità alla navigazione.
Al momento della costituzione della società di armamento, sui caratisti gravano oneri di pubblicità.
L’inadempimento degli oneri pubblicistici determina il sorgere di responsabilità solidale in capo ai soci consenzienti: il soggetto danneggiato potrà dunque rivolgersi a ciascuno dei caratisti consenzienti costringendolo a pagare in solido (per intero) la somma dovuta. Questi avrà poi la possibilità di rivalersi sugli altri condebitori mediante l’azione di regresso (art. 1299 c.c.).
La società di armamento è amministrata da un soggetto denominato gerente: si può trattare sia di un soggetto interno alla società sia di un ente esterno; in alcun caso può trattarsi di un socio dissenziente (se egli accetta l’incarico di gerente diviene automaticamente un caratista consenziente). Il gerente agisce in qualità di rappresentante della società” e, pertanto, egli deve attuare la spendita del nome della società. Proprio come l’atto di costituzione della società, anche la qualifica del gerente deve essere resa pubblica presso l’ufficio di iscrizione della nave. Se ciò non avviene, il gerente è direttamente responsabile degli atti da lui compiuti.
I giuristi si sono chiesti se sia possibile considerare la società di armamento una società commerciale. A tal proposito la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse in modo diverso:
- i giudici ritengono che la società di armamento si debba sempre considerare una società commerciale e che, pertanto, in caso di fallimento possa rientrare nelle apposite categorie del giurisprudenziali fallimento;
- gli studiosi, invece, hanno ritenuto che essa si può considerare una società commerciale solo qualora sia stata costituita per scopi commerciali e lucrativi.
Inoltre, secondo la dottrina la società di armamento può essere sciolta se raggiunge il proprio scopo o decade il termine fissato per il suo scioglimento.
Domande da interrogazione
- Quali decisioni richiedono l'unanimità tra i caratisti?
- Quali sono le conseguenze dell'inadempimento degli oneri pubblicistici da parte dei caratisti?
- Come viene considerata la società di armamento secondo la giurisprudenza e la dottrina?
La vendita della nave e la modifica delle sue finalità d'uso che ne determinano l'inidoneità alla navigazione richiedono l'unanimità.
L'inadempimento comporta responsabilità solidale per i soci consenzienti, che possono essere costretti a pagare in solido la somma dovuta, con possibilità di rivalersi sugli altri condebitori.
La giurisprudenza la considera sempre una società commerciale, mentre la dottrina la considera tale solo se costituita per scopi commerciali e lucrativi.