Concetti Chiave
- Il Codice della navigazione definisce la società di armamento come un'entità legata alla figura dell'armatore, basata sulla comproprietà navale.
- La società di armamento è disciplinata dall'articolo 278 del Codice della navigazione, sebbene non in modo dettagliato, richiamando anche gli articoli del Codice civile sulla comunione.
- Le quote sociali nella società di armamento sono espresse in carati, con un totale fisso di 24, consentendo una facile determinazione della maggioranza.
- I comproprietari, detti caratisti, sono considerati ugualmente proprietari dell'intera nave, nonostante le diverse quote possedute.
- Il codice tutela la comproprietà navale, assicurando che i diritti di proprietà siano condivisi equamente tra i caratisti.
Dopo aver definito la figura giuridica dell’armatore, il Codice della navigazione introduce un istituto ad essa strettamente connesso: la società di armamento. Mentre per la qualifica di armatore risulta del tutto irrilevante essere proprietario della nave, la costituzione della società di armamento presuppone sempre una comproprietà navale: in questo caso vi sono più soggetti che risultano proprietari del mezzo e fra questi nasce una società di armamento.
Regolamentazione e carati
Tale istituto è disciplinato dall’articolo 278 del Codice della navigazione, il quale però non fornisce una regolamentazione molto dettagliata. Per questo motivo gli studiosi ritengono che alla materia possano applicarsi anche gli articoli 1100 e successivi del Codice civile, inerenti alla comunione.
Comproprietà e diritti dei caratisti
All’interno della società di armamento, le quote sociali di ogni comproprietario sono espresse in carati. Per questo motivo i soci comproprietari sono chiamati «caratisti». Il numero delle quote (carati) è predefinito: esso è sempre uguale a 24 e può essere frazionato liberamente. Il numero delle quote è stato fissato a 24 per questioni logistiche: in questo modo risulta estremamente semplice determinare la maggioranza (superiore a 12). A prescindere dalle quote sociali che si detengono tutti i soci sono considerati ugualmente comproprietari della nave nella sua interezza (comunione forzosa): dunque non si potrà dire che chi possiede un carato possa vantare un diritto sul timone, mentre chi ne ha due vanta un diritto sul timone e sulla nave. Tutti ne sono proprietari nella interezza ma ognuno incide in maniera diversa sulle attività societarie in base alla propria quota.
In sintesi, è possibile affermare che il codice della navigazione pone una particolare attenzione alla tutela giuridica della comproprietà navale. I membri della società di armamento (caratisti) sono considerati ugualmente proprietari del mezzo indipendentemente dal numero di carati (mai maggiore di 24) che essi detengono.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra la figura dell'armatore e la società di armamento?
- Come sono espresse le quote sociali all'interno di una società di armamento?
- Quali diritti hanno i caratisti nella società di armamento?
La figura dell'armatore non richiede la proprietà della nave, mentre la società di armamento presuppone sempre una comproprietà navale, con più soggetti proprietari del mezzo.
Le quote sociali sono espresse in carati, con un numero predefinito di 24, che possono essere frazionati liberamente tra i comproprietari, chiamati "caratisti".
I caratisti sono considerati ugualmente proprietari della nave nella sua interezza, indipendentemente dal numero di carati posseduti, ma incidono diversamente sulle attività societarie in base alla propria quota.