Concetti Chiave
- Il concetto di popolo si distingue da quello di popolazione, che include tutti i soggetti presenti sul territorio, stranieri compresi.
- La cittadinanza è spesso determinata dallo ius sanguinis, ma può essere acquisita anche tramite ius soli, che permette l'inclusione di persone di altre nazionalità.
- La legge regola la rinuncia e la perdita della cittadinanza, come nel caso di assunzione di una nuova nazionalità o attività contrarie agli interessi nazionali.
- Alcune costituzioni, come quelle di Germania e Svezia, impediscono la privazione della cittadinanza, mentre altre, come l'italiana, escludono la perdita per motivi politici.
- La doppia cittadinanza è riconosciuta in Europa, con i cittadini degli stati membri che godono di diritti come la libera circolazione nell'UE.
Popolazione e cittadinanza
Il concetto di popolo deve essere distinto anche da quello di popolazione: il termine attiene all’insieme indifferenziato dei soggetti (compresi gli stranieri) che si trovano sul territorio statale. Il fattore discriminante tra popolo e popolazione è la cittadinanza, la quale si può acquisire in diversi modi a seconda dell’ordinamento in cui ci si trova. In genere, però, si tende a privilegiare l’appartenenza alla comunità nazionale sulla base del rapporto di filiazione (ius sanguinis).
Questa prerogativa è contrapposta allo ius soli, che estende la cittadinanza anche a soggetti provenienti da altri Paesi e, pertanto, appartenenti a comunità diverse da quella nazionale.La legge disciplina anche i casi di rinuncia alla cittadinanza, ad esempio per acquisizione volontaria di altra nazionalità, e di perdita della cittadinanza, ad esempio per l’esercizio di funzioni contrarie agli interessi nazionali.
Alcuni testi costituzionali (come quello tedesco e svedese) prevedono che nessuno possa essere privato della cittadinanza per alcun motivo; altri, come quello italiano (articolo 22) dispongono che la perdita della cittadinanza non possa scaturire da motivi politici.
Infine, la legislazione può consentire la doppia cittadinanza: in Europa, ad esempio, il cittadino di ogni stato membro è considerato anche cittadino dell’Ue (art. 9 TUE). Egli, pertanto, ha la facoltà di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell?Unione Europea, gode dell’assistenza da parte dell’autorità degli stati membri e ha la prerogativa di rivolgere petizioni al parlamento europeo.
Al giorno d’oggi, le Costituzioni e i trattati internazionali tendono a considerare lo straniero meritevole di tutela giuridica, inerente soprattutto le libertà inalienabili e insopprimibili, ritenute efficaci a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario. Alcuni testi costituzionali dedicano intere sezioni alla figura giuridica dello straniero, specificando la gamma delle libertà garantitegli.