Concetti Chiave
- La maternità è protetta da leggi che mirano a bilanciare la vita lavorativa e familiare per entrambi i genitori.
- Il decreto legislativo 151/2001 vieta lavori pericolosi per le donne in gravidanza e prevede alternative lavorative sicure.
- Le lavoratrici in gravidanza possono essere interdette dal lavoro in caso di complicanze o ambienti di lavoro rischiosi.
- Il congedo obbligatorio di maternità impone alla lavoratrice di astenersi dal lavoro e al datore di lavoro di farla astenere.
- La violazione delle norme sul congedo di maternità comporta sanzioni penali per il datore di lavoro.
Diritti lavorativi legati alla maternità
La maternità è tutelata a livello costituzionale e legale. Nel 2001 è stato emanato un decreto legislativo al fine di conciliare il ruolo delle donne fra vita lavorativa e vita privata. In particolare, la normativa si è proposta di bilanciare il peso della gestione familiare tra lavoratrice e lavoratore, fra maternità e paternità.
In primo luogo, il testo unico contenuto nel d.lgs. 151/2001 vieta alla lavoratrice di svolgere lavori pericolosi, come il sollevamento di pesi, durante la gravidanza.
L'ispettorato del lavoro, inoltre, può proibirle di svolgere una determinata attività lavorativa qualora accerti che le condizioni in cui questa viene praticata sono pregiudizievoli alla sua salute. In queste ipotesi la lavoratrice deve essere indirizzata ad altre mansioni, compatibili con il suo stato. Se le nuove mansioni sono inferiori a quelle abituali, la lavoratrice conserva la retribuzione precedentemente goduta.Inoltre, la lavoratrice in gravidanza può essere interdetta dal lavoro applicando il regime del congedo obbligatorio di maternità. Ciò si verifica in diverse ipotesi:
a) se sopraggiungono gravi complicanze della gravidanza o forme morbose che la gravidanza potrebbe aggravare. In questo caso, il provvedimento di sospensione dal lavoro deve essere disposto dall'ufficio sanitario locale (USL);
b) se le condizioni di lavoro o ambientali sono considerate pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. In questo caso il provvedimento di sospensione deve essere emanato dall'ispettorato del lavoro;
C) quando la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni compatibili. Anche in questa ipotesi il provvedimento è disposto dall'ispettorato del lavoro.
Il congedo obbligatorio di maternità determina il sorgere di vincoli sia in capo alla lavoratrice sia in capo al datore di lavoro: la prima a l’obbligo di astenersi dal lavoro; il secondo è tenuto a farla astenere dalle proprie mansioni. La mancata osservanza di tali disposizioni produce sanzioni penali