Concetti Chiave
- Le sanzioni hanno una funzione preventiva generale, influenzando i comportamenti con la minaccia di punizioni.
- Funzione repressiva delle sanzioni, con punizioni concrete per chi trasgredisce nonostante le minacce.
- Tipologie di sanzioni: pecuniarie, interdittive e privative della libertà personale.
- Sanzioni civili implicano il risarcimento danni, mentre quelle penali comportano multe o carcere.
- Violazioni amministrative portano a multe senza processo, con possibilità di ricorso.
Funzioni delle sanzioni
Le sanzioni hanno due funzioni:
- generale preventiva: che influenza i comportamenti delle persone attraverso la minaccia di una punizione;
- particolare repressiva: che se malgrado la minaccia qualcuno trasgredisce la norma, scatterà la punizione concreta per il singolo trasgressore.
Tipi di sanzioni
Le sanzioni possono essere di vari tipi:
- pecuniarie: consistono nel pagamento di una somma di denaro;
- interdittive: privano il soggetto di alcune facoltà (esempio: divieto di espatrio, il soggetto viene privato della libertà di circolare liberamente all’estero);
- privative della libertà personale: carcere, arresti domiciliari.
Sanzioni e norme giuridiche
Le sanzioni vengono divise anche in base al tipo di norma giuridica che viene violata. Se vengono violate norme del diritto civile la sanzione sarà il risarcimento del danno, irrogata dal giudice. Se vengono violate norme del diritto penale la sanzione sarà la multa o il carcere, anch’essa irrogata dal giudice. In questi due casi c’è prima un processo e poi viene irrogata la sanzione. Se vengono, invece, volate norme del diritto amministrativo, la sanzione sarà la multa irrogata da un organo della pubblica amministrazione ma senza un processo. Il processo verrà fatto solo se si farà ricorso.