Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La perquisizione domiciliare è permessa solo in caso di flagranza di reato, ricerca di evasi, o altre situazioni specifiche previste da leggi speciali come stupefacenti o riciclaggio.
  • Qualsiasi perquisizione richiede successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria, secondo l'articolo 352 del codice di procedura penale.
  • L'articolo 41 delle leggi di pubblica sicurezza permette perquisizioni per sospetto di armi, ma richiede indizi concreti e invio dei verbali per convalida.
  • Il significato di "domicilio" varia a seconda del contesto legale, ma è costituzionalmente tutelato come luogo isolato dove una persona ha diritto di ritirarsi.
  • Deroghe alle garanzie di domicilio sono previste per motivi di salute pubblica o economico-fiscali, regolati da leggi speciali e non sempre richiedono motivazione giudiziaria.

Perquisizione domiciliare

gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere alla perquisizione domiciliare solo nei casi di flagranza del reato o di ricerca di evasi ovvero in altri casi previsti da leggi speciali (ad es. in materia di stupefacenti o riciclaggio). In ogni caso è sempre richiesta la successiva convalida dell’autorità giudiziaria (v. art. 352 c.p.p.). Problemi particolari ha posto l’art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di compiere perquisizioni e sequestri in locali in cui si sospetti la presenza di armi e munizioni.

La Corte costituzionale, tuttavia, ha fatto rientrare anche tale ipotesi nell’ambito della disciplina dell’art. 14: essa è subordinata all’esistenza di indizi concreti e all’obbligo di inviare i verbali all’autorità giudiziaria ai fini della conseguente convalida (v. sentt. 173/1974 e 110/1976).
Punto chiave è il significato da attribuire al termine domicilio. Questo presenta diversi significati a seconda del settore normativo considerato: civile, penale, fiscale. Fra questi, l’art. 14 costituzionalizza la nozione penale di domicilio, definito nell’art. 614 c.p. quale privata dimora: la libertà di domicilio è tutelata dalla Costituzione in qualunque luogo, isolato dall’ambiente esterno, in cui la persona, in base a qualunque titolo giuridico, abbia diritto di rinchiudersi per coltivare i propri interessi e affetti o la propria attività professionale (dunque: un’abitazione, un capannone industriale, una roulotte e anche un’auto, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sent. 88/1987; ma non il davanzale di una finestra, v. sent. 149/2008).

Tuttavia, per tutelare altri interessi costituzionalmente preminenti come la salute (art. 32) o la riscossione dei tributi (art. 53), il terzo comma dell’art. 14 introduce deroghe alle garanzie di cui sopra: così gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Permane dunque la garanzia della riserva di legge: ciò che può venire meno è la necessità di un atto motivato dell’autorità giudiziaria (v. sent. 10/1971). Esempi sono rappresentati dalle ispezioni e dai prelievi di campioni nei controlli sulla produzione di alimenti (l. 283/1962) e dalle ispezioni degli ufficiali di polizia tributaria (l. 4/1929).

Domande da interrogazione

  1. In quali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a una perquisizione domiciliare senza un mandato?
  2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a una perquisizione domiciliare nei casi di flagranza di reato, ricerca di evasi, o in altri casi previsti da leggi speciali, come in materia di stupefacenti o riciclaggio, con successiva convalida dell'autorità giudiziaria.

  3. Qual è il significato del termine "domicilio" secondo l'articolo 14 della Costituzione?
  4. L'articolo 14 costituzionalizza la nozione penale di domicilio, definito come privata dimora, tutelando la libertà di domicilio in qualunque luogo isolato dall'ambiente esterno dove una persona ha diritto di rinchiudersi per coltivare i propri interessi e affetti o la propria attività professionale.

  5. Quali deroghe alle garanzie di tutela del domicilio sono previste per motivi di salute o fiscali?
  6. Il terzo comma dell'articolo 14 introduce deroghe per accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica, o fini economici e fiscali, regolati da leggi speciali, senza necessità di un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Domande e risposte

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