Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I dipendenti studenti hanno diritto a turni di lavoro flessibili per agevolare la frequenza ai corsi, esclusi gli studenti universitari che possono ottenere solo permessi giornalieri per gli esami.
  • I permessi di studio vengono concessi solo con documentazione certificata dei corsi frequentati, estesi anche ai corsi di formazione regionale.
  • I congedi formativi sono disponibili per lavoratori con almeno 5 anni di servizio e possono durare fino a 11 mesi, per completare la scuola dell'obbligo o ottenere un diploma.
  • Il datore di lavoro può rifiutare il congedo formativo solo per comprovate esigenze organizzative, mentre il dipendente mantiene il posto ma non la retribuzione.
  • Il congedo per la formazione continua permette ai lavoratori di continuare la formazione lungo l'arco della vita, regolato dai contratti collettivi di categoria.

Indice

  1. Permessi per ragioni di studio
  2. Congedi formativi e requisiti
  3. Congedo per la formazione continua

Permessi per ragioni di studio

La legge ammette la possibilità di richiedere permessi dal lavoro anche per ragioni di natura personale. A tal proposito particolare attenzione è dedicata alle ragioni di studio. Lo statuto dei lavoratori stabilisce che, E dipendenti studenti, iscritti a corsi di studio primari, secondari o di qualificazione professionale legalmente riconosciuti, hanno diritto a turni di lavoro che favoriscano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Le suddette agevolazioni sono state recentemente estese anche ai lavoratori che frequentano corsi di formazione professionale indetti dalla regione; ne restano esclusi solamente gli studenti universitari. Questi ultimi possono solamente fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame. I permessi per ragioni di studio sono concessi solo previa dimostrazione certificata del corso frequentato.

Congedi formativi e requisiti

La legge, inoltre, prevede la possibilità di richiedere congedi formativi. Ne possono essere beneficiari solamente i lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la medesima impresa. Il periodo di aspettativa può essere continuativo o frazionato, comunque non superiore a 11 mesi. Questa forma di congedo può essere richiesta per diverse cause, ad esempio il completamento della scuola dell'obbligo o il conseguimento del diploma universitario di laurea.

Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione solo in caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo è il numero massimo di lavoratori che possono avvalersene. Il dipendente in congedo ha diritto alla conservazione del posto, ma non della retribuzione.

Congedo per la formazione continua

La legge contempla una seconda tipologia di congedo formativo, il cosiddetto «congedo per la formazione continua». Esso è finalizzato a garantire ai lavoratori la possibilità di proseguire i propri percorsi di formazione per tutto l'arco della vita. Questo percorso può essere intrapreso su scelta del lavoratore o mediante la promozione di piani formativi da parte del datore di lavoro. La materia è disciplinata nel dettaglio dai contratti collettivi di categoria.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i diritti dei lavoratori studenti in merito ai permessi per ragioni di studio?
  2. I lavoratori studenti iscritti a corsi di studio primari, secondari o di qualificazione professionale hanno diritto a turni di lavoro che favoriscano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Gli studenti universitari, invece, possono usufruire solo di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.

  3. Chi può beneficiare dei congedi formativi e quali sono le condizioni?
  4. I congedi formativi possono essere richiesti dai lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la stessa impresa. Il congedo può durare fino a 11 mesi e può essere utilizzato per completare la scuola dell'obbligo o conseguire un diploma universitario.

  5. In cosa consiste il «congedo per la formazione continua»?
  6. Il «congedo per la formazione continua» permette ai lavoratori di proseguire i propri percorsi di formazione per tutta la vita lavorativa. Può essere intrapreso su iniziativa del lavoratore o attraverso piani formativi promossi dal datore di lavoro, ed è regolato dai contratti collettivi di categoria.

Domande e risposte

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