Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 51 della Costituzione italiana garantisce ai lavoratori eletti a funzioni pubbliche il diritto di disporre del tempo necessario per adempiere al mandato, mantenendo il posto di lavoro.
  • L'aspettativa per funzioni pubbliche consente ai lavoratori eletti di sospendere temporaneamente il lavoro, conservando il posto, anche se non retribuita, mentre l'anzianità di servizio continua a maturare.
  • I permessi per funzioni pubbliche elettive sono concessi ai dipendenti eletti in vari consigli e sono retribuiti; il datore può chiedere il rimborso agli enti in cui il dipendente è eletto.
  • I lavoratori devono comunicare con un ragionevole preavviso l'intenzione di prendere permessi o aspettativa, documentando l'attività pubblica svolta.
  • Queste misure legali garantiscono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, tutelando i diritti politici e la libertà nello stato.

Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive

L’art. 51 Cost. stabilisce che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto a disporre del tempo necessario al loro adempimento e a conservare il proprio posto di lavoro.

Sulla base di questa disposizione, la legge ha previsto l'istituto dell'aspettativa per funzioni pubbliche, la cui durata è proporzionata a quella del relativo mandato. Originariamente la disciplina si applicava solo a coloro che erano stati eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali; oggi, invece, essa È efficace anche nei confronti dei consiglieri circoscrizionali, dei membri del parlamento europeo e degli assessori comunali.
Il lavoratore deve comunicare l'intenzione di richiedere l'aspettativa al proprio datore di lavoro il quale non può rifiutarsi di accoglierlo.

Al dipendente in aspettativa è garantita la conservazione del posto di lavoro. La suddetta aspettativa non è retribuita, ma comporta il decorso dell'anzianità di servizio.

Affine all'aspettativa appena descritta è l’istituto dei permessi per funzioni pubbliche elettive: ne sono beneficiari i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani e delle unioni di comuni. Tali permessi sono efficaci per l'intera giornata in cui questi organi sono convocati. Il lavoratore richiedente è tenuto a dare un ragionevole preavviso della sua assenza e a documentare lo svolgimento dell'attività pubblica. A differenza dell'aspettativa, i permessi per funzioni pubbliche elettive sono retribuiti: il datore di lavoro può richiedere agli enti in cui il proprio dipendente È stato eletto il rimborso della paga corrisposta al lavoratore per le ore o le giornate di assenza.
In sostanza, la legge tutela il ruolo essenziale legato alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dello stato, sia a livello nazionale che a livello totale. Tale previsione è direttamente correlata al riconoscimento dei diritti politici, detti anche «libertà nello stato»: essi devono garantire la partecipazione di ogni cittadino all’elettorato attivo e passivo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il diritto garantito dall'art. 51 della Costituzione per chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive?
  2. L'art. 51 della Costituzione garantisce a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive il diritto di disporre del tempo necessario per adempiere a tali funzioni e di conservare il proprio posto di lavoro.

  3. Qual è la differenza principale tra l'aspettativa per funzioni pubbliche e i permessi per funzioni pubbliche elettive?
  4. La differenza principale è che l'aspettativa per funzioni pubbliche non è retribuita, mentre i permessi per funzioni pubbliche elettive sono retribuiti, con possibilità di rimborso al datore di lavoro da parte degli enti in cui il dipendente è stato eletto.

  5. Chi può beneficiare dei permessi per funzioni pubbliche elettive?
  6. I permessi per funzioni pubbliche elettive possono essere beneficiati dai lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani e delle unioni di comuni.

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