Concetti Chiave
- Il trattato di Maastricht del 1992 ha definito i fondamenti del mercato del lavoro europeo: occupabilità, adattabilità, imprenditorialità e pari opportunità.
- L'occupabilità si riferisce alla necessità che i lavoratori siano attraenti per il mercato, senza garanzie giuridiche prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
- L'adattabilità riguarda la flessibilità del lavoro, permettendo di adeguarsi ai cicli economici, non legata alla precarietà dei posti di lavoro.
- Le politiche di adattabilità hanno portato a regole lavorative più flessibili, migliorando la tutela giuridica per le piccole e medie imprese.
- Incentivi per il lavoro autonomo, pari opportunità e autoimprenditorialità hanno favorito l'inclusività, specialmente per donne e disabili.
Organizzazione del mercato del lavoro e flessibilità dei rapporti lavorativi
Il trattato di Maastricht del 1992 ha incentivato la realizzazione del mercato lavorativo europeo. Già nel 1949 era stata approvata una convenzione definita «Il lavoro non è commercio,», secondo la quale la prestazione lavorativa non potesse essere oggetto di un vero e proprio mercato, inteso come ambiente ove valgono le leggi commerciali della domanda e dell’offerta. Per questo motivo, l’espressione «mercato del lavoro» ebbe difficoltà ad affermarsi.
A partire dalla fine dello scorso secolo, però, tale concezione iniziò a prendere il sopravvento proprio grazie al trattato di Maastricht, che definì i fondamenti del cosiddetto «mercato del lavoro europeo». Essi sono quattro: occupabilità, adattabilità, imprenditorialità e pari opportunità.Il trattato non parla di occupazione, intesa come offerta commerciale della prestazione lavorativa, bensì di occupabilità: i lavoratori devono essere «appetibili» per il mondo del lavoro, ai quali non sono riconosciute garanzie giuridiche di natura lavorativa prima che il rapporto di lavoro abbia inizio.
L’adattabilità, invece, attiene alla flessibilità che il mondo del lavoro deve necessariamente presentare. Nell’idea originale del mercato di lavoro europeo, il termine «flessibilità» non attiene alla precarietà dei posti di lavoro, bensì alla necessità che le forme e le modalità del lavoro agli andamenti ciclici dell’economia. Le politiche dell’adattabilità sono state ampiamente utilizzate da tutti i Paesi europei: in particolare, sono state introdotte regole più flessibili con la possibilità di derogarle in melius o in peius per il lavoratore. L’allentamento delle regole stringenti che caratterizzavano il rapporto di lavoro ha consentito di garantire una maggiore tutela giuridica del suddetto rapporto per le piccole e medie imprese. Sono stati inoltri incentivati il lavoro autonomo, le pari opportunità e l’autoimprenditorialità. Nello specifico, è stata garantita una maggiore uguaglianza sul lavoro tutelando la posizione della donna lavoratrice al fine di favorirne un maggiore ingresso nel mercato del lavoro. L’inclusività del mercato di lavoro europeo ha riguardato anche la tutela rivolta ai disabili.
Domande da interrogazione
- Quali sono i fondamenti del mercato del lavoro europeo definiti dal trattato di Maastricht?
- Come viene interpretata la flessibilità nel contesto del mercato del lavoro europeo?
- Quali misure sono state adottate per promuovere l'inclusività nel mercato del lavoro europeo?
I fondamenti del mercato del lavoro europeo definiti dal trattato di Maastricht sono occupabilità, adattabilità, imprenditorialità e pari opportunità.
La flessibilità nel mercato del lavoro europeo si riferisce alla necessità che le forme e le modalità del lavoro si adattino agli andamenti ciclici dell’economia, non alla precarietà dei posti di lavoro.
Sono state adottate misure per garantire pari opportunità, incentivare il lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità, e tutelare la posizione delle donne lavoratrici e dei disabili nel mercato del lavoro.