Concetti Chiave
- L'organizzazione delle amministrazioni si basa su uffici e organi, che rappresentano l'amministrazione verso l'esterno.
- Esistono due tipi di rapporti: organico, che lega l'organo all'ente, e di rappresentanza, dove solo gli effetti dell'atto sono imputati all'ente.
- Ogni organo è guidato da un titolare, responsabile degli atti, che può essere una persona fisica o un organo collegiale.
- La distinzione tra attribuzione e competenza è cruciale per differenziare tra atti nulli e atti illegittimi.
- Gli uffici possono essere necessari, con funzioni definite dalla legge, o non necessari, la cui istituzione è discrezionale.
(rapporto organico/rapporto di rappresentanza…attribuzione/competenza…atto nullo/atto illegittimo…)
Struttura delle amministrazioni
- L’organizzazione delle amministrazioni si compone di uffici.
- Organi: uffici che emanano gli atti dell’amministrazione (li esprimono all’esterno)
- L’atto posto in essere dall’organo viene imputato insieme ai suoi effetti all’ente. Questa diretta imputazione ci permette di fare una distinzione:
Rapporto organico: lega l’organo all’ente
Rapporto di rappresentanza: l’atto viene imputato a chi lo pone in essere e solo i suoi effetti vengono imputati all’ente
- Ogni organo ha un titolare (o più di uno in caso di organi collegiali): persona fisica alla quale è attribuita la responsabilità dell’organo e dei suoi atti.
Distinzione tra attribuzione e competenza
- La distinzione tra amm e organi richiama la distinzione tra:
attribuzione complesso di funzioni e poteri di un’amministrazione
competenza porzione di attribuzione che spetta al singolo organo
Tale distinzione rileva ai fini della distinzione tra nullità e illegittimità:
• Un atto emanato da un’amministrazione carente di attribuzione di potere può essere inesistente
• Un atto emanato da un organo incompetente è illegittimo ma esistente, quindi produce i suoi effetti fino al suo annullamento
• Uffici necessari: le relative funzioni sono attribuite dalle norme, ad es. i ministeri
• Uffici non necessari: la legge lascia all'autorità politica o amministrativa la scelta di costituirli o meno