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Concetti Chiave

  • L'organizzazione delle amministrazioni si basa su uffici e organi, che rappresentano l'amministrazione verso l'esterno.
  • Esistono due tipi di rapporti: organico, che lega l'organo all'ente, e di rappresentanza, dove solo gli effetti dell'atto sono imputati all'ente.
  • Ogni organo è guidato da un titolare, responsabile degli atti, che può essere una persona fisica o un organo collegiale.
  • La distinzione tra attribuzione e competenza è cruciale per differenziare tra atti nulli e atti illegittimi.
  • Gli uffici possono essere necessari, con funzioni definite dalla legge, o non necessari, la cui istituzione è discrezionale.

(rapporto organico/rapporto di rappresentanzaattribuzione/competenzaatto nullo/atto illegittimo…)

Indice

  1. Struttura delle amministrazioni
  2. Distinzione tra attribuzione e competenza

Struttura delle amministrazioni

- L’organizzazione delle amministrazioni si compone di uffici.
- Organi: uffici che emanano gli atti dell’amministrazione (li esprimono all’esterno)

- L’atto posto in essere dall’organo viene imputato insieme ai suoi effetti all’ente. Questa diretta imputazione ci permette di fare una distinzione:

Rapporto organico: lega l’organo all’ente

Rapporto di rappresentanza: l’atto viene imputato a chi lo pone in essere e solo i suoi effetti vengono imputati all’ente

- Ogni organo ha un titolare (o più di uno in caso di organi collegiali): persona fisica alla quale è attribuita la responsabilità dell’organo e dei suoi atti.

Distinzione tra attribuzione e competenza

- La distinzione tra amm e organi richiama la distinzione tra:

attribuzione  complesso di funzioni e poteri di un’amministrazione

competenza  porzione di attribuzione che spetta al singolo organo

Tale distinzione rileva ai fini della distinzione tra nullità e illegittimità:

• Un atto emanato da un’amministrazione carente di attribuzione di potere può essere inesistente

• Un atto emanato da un organo incompetente è illegittimo ma esistente, quindi produce i suoi effetti fino al suo annullamento

• Uffici necessari: le relative funzioni sono attribuite dalle norme, ad es. i ministeri

• Uffici non necessari: la legge lascia all'autorità politica o amministrativa la scelta di costituirli o meno

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