Concetti Chiave
- Il bilinguismo si riferisce all'uso equivalente di una lingua nazionale e una minoritaria con le autorità, mentre il separatismo richiede l'uso esclusivo della lingua minoritaria.
- Le Costituzioni non trattano direttamente i diritti degli stranieri, che sono tutelati indirettamente attraverso libertà garantite a tutti gli individui.
- Gli atti internazionali cercano di bilanciare l'identità culturale degli immigrati con quella delle popolazioni autoctone, promuovendo valori comuni.
- Il trattato di Schengen ha creato uno spazio di libera circolazione in Europa, con un visto unico per i Paesi firmatari, integrato da politiche UE su visto, asilo e immigrazione.
- La protezione sussidiaria è concessa a stranieri che rischiano torture o trattamenti disumani, anche se non qualificano come rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra.
Bilinguismo e separatismo linguistico
Occorre distinguere il bilinguismo dal separatismo linguistico. Il bilinguismo comporta una equivalenza fra l’uso della lingua nazionale ufficiale e di quella minoritaria nei rapporti con le autorità amministrative e giurisdizionali. Il separatismo comporta per l’appartenente al gruppo minoritario il diritto esclusivo all’uso della propria lingua con pretesa di ottenere dalle pubbliche autorità una risposta nella stessa lingua e di avere un sistema di istruzione separato (es.
gruppo tedesco in Alto Adige e quello sloveno a Trento e a Gorizia).Le Costituzioni, in via generale, non si occupano direttamente della figura dello straniero. La tutela è, dunque, indiretta e legata alle previsioni di garanzia di determinate libertà a tutti o all’individuo in quanto tale. Particolare importanza assumono gli atti internazionali in materia di diritti degli stranieri che prestano grande attenzione alla necessità di conciliare l’identità culturale delle popolazioni immigrate con la cultura della popolazione autoctona. La normativa internazionale mira a trovare valori comuni in ordinamenti spesso completamente divergenti.
La legislazione dei singoli Stati prevede specifiche disposizioni relative all’ingresso e all’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
Alcuni Stati europei hanno promosso un intervento comune sottoscrivendo il trattato di Schengen per la creazione di uno spazio uniforme di circolazione sul territorio delle parti contraenti grazie alla previsione di un unico visto. L’UE ha poi adottato politica comune in materia di visto, asilo e immigrazione.
Per quanto riguarda il rifugio politico, occorre distinguere tra Paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra, che autorizzano la permanenza sul proprio territorio solo di chi dimostri di aver subito una persecuzione personale per motivi di sesso, razza, opinioni politiche, e Paesi che concedono asilo a chi è in grado di dimostrare, più semplicemente, di provenire da un Paese ove sono negate le libertà costituzionali, a prescindere dall’aver subito personalmente una persecuzione.
E’ prevista dalla normativa internazionale una forma di protezione “sussidiaria” concessa allo straniero che, pur non avendo i requisiti per richiedere lo status di rifugiato, rischia di essere soggetto a tortura o a trattamenti disumani e degradanti o a gravi violazioni dei diritti umani.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra bilinguismo e separatismo linguistico?
- Come le Costituzioni trattano la figura dello straniero?
- Quali sono le differenze tra i Paesi riguardo al rifugio politico?
Il bilinguismo implica un uso equivalente della lingua nazionale e di quella minoritaria nei rapporti ufficiali, mentre il separatismo linguistico prevede l'uso esclusivo della lingua minoritaria con risposte e istruzione separate.
Le Costituzioni generalmente non si occupano direttamente degli stranieri, ma la tutela è indiretta, legata a garanzie di libertà per tutti gli individui, con particolare attenzione agli atti internazionali sui diritti degli stranieri.
I Paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra richiedono la dimostrazione di persecuzione personale, mentre altri concedono asilo a chi proviene da Paesi che negano le libertà costituzionali, indipendentemente da persecuzioni personali.