Concetti Chiave
- Istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate via fax o telematicamente, valide con certificato qualificato, SPID o copia documento.
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritte in presenza di un dipendente o con copia di un documento d'identità.
- Certificazioni rilasciate dalle P.A. sono valide solo per rapporti tra privati e devono dichiarare che non possono essere usate verso la Pubblica Amministrazione.
- Nei rapporti con le P.A., certificati e atti di notorietà sono sostituiti da dichiarazioni e riuniti in un unico documento se dallo stesso ufficio.
- Certificati inalterabili hanno validità illimitata, mentre gli altri sono validi sei mesi salvo diversa disposizione di legge.
Invio di istanze e dichiarazioni
Istanze e dichiarazioni da presentare alle P.A possono essere inviate per fax e via telematica, valide se effettuate sottoscrivendo con certificato rilasciato da certificatore qualificato, SPID, copia documento, trasmesse dal proprio domicilio digitale con previa identificazione del titolare.
Istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorietà sottoscritte da interessato in presenza del dipendente addetto o sottoscritte e presentate insieme a copia fotostatica di documento d’identità (inserita poi nel fascicolo)
Certificazioni e validità
Certificazione rilasciate da P.A per stati, qualità personali e fatti valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Apposta a pena di nullità “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Nei rapporti con le P.A, certificati e atti di notorietà sostituiti da dichiarazioni. Certificazioni rilasciate da stesso ufficio riguardanti stessa persona per stesso procedimento, sono contenute in un unico documento.
Validità dei certificati
Certificati rilasciati da PA non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le altre certificazioni hanno validità sei mesi da data di rilascio se leggi o regolamenti non provvedono un tempo maggiore.
Titoli di abilitazione alla fine di corsi di formazione o procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività sono denominati “diploma” o “patentino”.