Concetti Chiave
- L'obbligazione è uno strumento essenziale per soddisfare gli interessi delle parti attraverso contratti e negoziazioni.
- Le fonti delle obbligazioni includono contratti, fatti illeciti e altri atti conformi all'ordinamento giuridico, come stabilito dall'art. 1173.
- Un'obbligazione crea un vincolo giuridico tra debitore e creditore, dove il creditore ha una pretesa sull'adempimento.
- È importante distinguere l'obbligazione, legata ai rapporti patrimoniali, dall'obbligo, che riguarda ambiti familiari.
- Nel contesto giuridico patrimoniale, il creditore può far valere la sua pretesa legalmente, mentre in alcuni casi la pretesa può essere discrezionale.
Il concetto di obbligazione è fondamentale per capire a cosa servono il contratto e la negoziazione tra le parti. L’obbligazione, dunque, è lo strumento attraverso il quale si soddisfano gli interessi delle parti.
Fonti e natura delle obbligazioni
L’obbligazione va esaminata dapprima in maniera atomistica, cioè prescindendo dalla fonte cui essa deriva. Le fonti delle obbligazioni sono enucleate dall’art. 1173: esse scaturiscono dal contratto, dal fatto illecito, ovvero da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.
L’obbligazione è un vincolo giuridico che si instaura fra le due parti di un rapporto giuridico: il debitore, tenuto ad adempiere l’obbligazione; il creditore, cioè colui che riceve l’adempimento. Rispetto al comportamento dedotto nel rapporto obbligatorio, quindi, il creditore vanta una pretesa.
Distinzione tra obbligazione e obbligo
Il concetto di obbligazione va distinto da quello di obbligo: il primo attiene ai rapporti giuridici patrimoniali; il secondo riguarda l’ambito famigliare (obbligo di fedeltà, obbligo al mantenimento, ecc.).
Nel rapporto giuridico patrimoniale, il creditore vanta una pretesa giuridicamente azionabile: ciò vuol dire che, in caso di inadempimento, il debitore può essere costretto coattivamente a rispettare il proprio impegno.
Vi sono ambiti in cui la pretesa è discrezionale: in queste ipotesi si parla di facoltà. Il creditore, se vuole, può scegliere di non esercitare il proprio diritto.