Concetti Chiave
- Lo Stato della Città del Vaticano è una monarchia elettiva e uno Stato assoluto, con il Pontefice che detiene tutti i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari.
- Il territorio vaticano è inviolabile, comprende i palazzi vaticani e altre aree di Roma, ed è considerato patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
- La cittadinanza vaticana è basata su un rapporto di lavoro o residenza autorizzata, permettendo la doppia cittadinanza con lo stato d'origine del cittadino.
- La legge fondamentale, aggiornata nel 2001, definisce l'organizzazione giuridica vaticana con poteri suddivisi tra il Pontefice e una Commissione da lui nominata.
- Dal 2009, il Diritto canonico è la principale fonte normativa, mentre le leggi italiane richiedono il previo recepimento per essere applicate in Vaticano.
Ordinamento dello Stato della Città del Vaticano
Lo Stato della Città del Vaticano è il territorio sul quale, in base al Trattato del Laterano, si trova la Santa Sede e su cui il Papa esercita la propria sovranità con lo scopo di garantire la propria libertà e indipendenza. Giuridicamente, è una persona morale di origine divina che ha iniziato ad esistere col Trattato del Laterano. È uno Stato a tutti gli effetti perché è dotato di una personalità giuridica internazionale e persegue un fine generale (= assicurare la libertà e l’indipendenza della Santa Sede come guida della Chiesa universale).
Anche nello Stato della Città del Vaticano si ritrovano tutti gli elementi che caratterizzano uno stato: il territorio, il popolo, la sovranità
Il territorio è lo spazio geografico sottratto alla sovranità italiana ed ora soggetto a quello della Santa Sede.
Tale territorio è posto sotto la protezione della Convenzione dell’Aja del 1954, riguardante la tutele dei beni culturali in caso di conflitto.
L’Unesco considera il territorio vaticano come patrimonio dell’umanità.
Il popolo, secondo la legge vaticana sulla residenza, comprende:
• i Cardinali residenti a Roma
• i residenti stabilmente in Vaticano per motivo di ufficio o impiego
• coloro che sono autorizzati dal Pontefice a risiedere in Vaticano
• il coniuge, i figli, gli ascendenti i fratelli e le sorelle di coloro autorizzati a risiedere in Vaticano
Pertanto la cittadinanza vaticana si ottiene in base ad un rapporto di lavoro o su di una permanenza autorizzata per cui non sono validi né lo ius soli, né lo ius sanguinis, né lo ius coniugii. La cittadinanza vaticana può essere cumulata a quella dello stato originario di appartenenza del cittadino (= doppia cittadinanza).
La sovranità è il potere d’imperio, cioè la volontà suprema che regge l’ordinamento per raggiungere gli scopi prefissati. Tale potere d’imperio appartiene al Pontefice che concentra nella propria persona il potere legislativo, esecutivo e giudizio come un sovrano assoluto in senso tradizionale. Pertanto, il Pontefice rappresenta un’unione reale di due potestà supreme:
• capo visibile e spirituale della Chiesa cattolica
• sovrano assoluto della Stato della Città del Vaticano
Ordinamento dello Stato della Città del Vaticano
Lo Stato della Città del Vaticano è
• una monarchia elettiva (Il Capo di Stato è eletto dal Collegio cardinalizio),
• uno Stato assoluto (tutti i poteri dello Stato sono concentrati nelle mani del Pontefice, titolare anche del potere di magistero).
• uno Stato patrimoniale, (il territorio è oggetto della piena proprietà personale del Pontefice)
• uno stato confessionale, in virtù del fine
• un enclave, perché interamente circondato dal territorio italiano
Le leggi dello Stato della Città del Vaticano
Lo S.C.V. ha un ordinamento giuridico composto da 6 leggi:
• I legge fondamentale: organizzazione complessiva dell’ordinamento giuridico
• II legge: fonti del diritto
• III legge: cittadinanza
• IV legge: ordinamento amministrativo
• V legge: ordinamento economico, commerciale e professionale
• VI legge: ordine pubblico
Oltre a queste, esistono leggi in materia penale e la legge anti-riciclaggio a cui vanno aggiunte le norme recepite dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma (urbanistica, sanità, igiene, ecc...)
Caratteristiche della Legge fondamentale
Con Motu Proprio di Papa Giovanni Paolo II la nuova legge è entrata in vigore il 22 febbraio 2001, in sostituzione di quella del 1929 per dare una forma più organica ai mutamenti nel frattempo intervenuti.
Il Pontefice ha pieni poteri legislativi esecutivi e giudiziari. Durante la sede vacante, i tre poteri spettano al Collegio cardinalizio che in caso di urgenza potrà emanare leggi la cui efficacia è limitata al periodo di vacanza e comunque previa conferma del Papa che sarà eletto.
Lo S.C.V. è rappresentato nella relazioni diplomatiche e nella conclusione dei trattati dal Pontefice, tramite la Segreteria di Stato.
Il potere legislativo, salvo che il Pontefice non lo voglia riservare direttamente a se stesso, spetta ad una Commissione nominata per cinque anni dal Pontefice. Le leggi, dopo la firma del Pontefice ed il sigillo sono depositate nell’Archivio di Stato e di solito entrano in vigore dopo il 7° giorno dalla pubblicazione sul supplemento degli Acta Apostolica Sedis.
Il potere esecutivo è esercitato dal presidente della Commissione che nel caso di materie particolarmente importanti procede in accordo con la Segreteria di Stato
Il potere giudiziario (impugnazioni avverso le sentenze del Tribunale di prima istanza è esercitato, in nome del Pontefice, da 4 organismi:
• il Giudice unico (civile e penale),
• il Tribunale di prima istanza (civile, penale, stato civile e tributario),
• la Corte d’Appello (impugnazione avverso i provvedimenti del Tribunale di prima istanza e delibazione cioè l’attribuzione di .efficacia giuridica nello Stato Città del Vaticano di sentenze straniere-formato dal Decano della Sacra Rota + 2 uditori
• la Corte di Cassazione (ricorsi per motivo di diritto avverso ogni provvedimento emanato dai precedenti organi).
Il Pontefice ha il potere di deferire l’istruttoria e la decisione delle cause civili e penali, pronunciando il proprio parere in merito. Egli ha anche la facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie
Caratteristiche della legge sulle fonti del diritto
Dal 1° gennaio 2009, la prima fonte normativa ed il primo criterio interpretativo è il Diritto canonico. Le leggi italiane non sono più recepite automaticamente, (principio del “previo recepimento della competente autorità vaticana”) come promulgato da Benedetto XVI, in sostituzione di quanto previsto dai Patti Lateranensi. Motivazione:
• enorme numero di norme presenti nell’ordinamento italiano
• legislazione civile instabile
• contrasto frequente della legislazione italiana con i principi fondamentali della Santa Sede.
Legge antiriciclaggio
Nel 2010, in applicazione di una Convenzione monetaria fra Stato Città del Vaticano e l’Unione Europea Benedetto XVI ha promulgato la legge riguardante la prevenzione ed il contrasto dei riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo ed è stata costituita in merito l’ A.I.F. (= Autorità di Informazione Finanziaria). Poiché l’impianto della legge è risultato insufficiente, due anni dopo esso è stato sottoposto ad una revisione. Con Papa Francesco, la prevenzione ed il contrasto al riciclaggio ha subito un nuovo impulso.
Domande da interrogazione
- Qual è la natura giuridica dello Stato della Città del Vaticano?
- Quali sono gli elementi che caratterizzano lo Stato della Città del Vaticano?
- Come si ottiene la cittadinanza vaticana?
- Quali sono le caratteristiche del potere legislativo nello Stato della Città del Vaticano?
- Quali misure sono state adottate per contrastare il riciclaggio di denaro nello Stato della Città del Vaticano?
Lo Stato della Città del Vaticano è una persona morale di origine divina, dotata di personalità giuridica internazionale, creata per garantire la libertà e l'indipendenza della Santa Sede.
Gli elementi che caratterizzano lo Stato della Città del Vaticano sono il territorio, il popolo e la sovranità, con il Papa che esercita il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
La cittadinanza vaticana si ottiene in base a un rapporto di lavoro o a una permanenza autorizzata, e può essere cumulata con la cittadinanza dello stato di origine.
Il potere legislativo è esercitato dal Pontefice o da una Commissione da lui nominata, con le leggi che entrano in vigore dopo la pubblicazione sugli Acta Apostolica Sedis.
Nel 2010 è stata promulgata una legge per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, con la creazione dell'A.I.F., e successivamente è stata sottoposta a revisione per migliorarne l'efficacia.