Concetti Chiave
- L'orario normale di lavoro in Italia è fissato a 40 ore settimanali dal d.lgs. 66/2003, con un massimo di 48 ore e un complessivo di 60 ore inclusivo del lavoro straordinario.
- I Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono stabilire un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali o introdurre orari multi-periodali flessibili.
- L'orario multi-periodale consente di superare temporaneamente le 40 ore settimanali, purché compensato da periodi con orari inferiori, senza qualificare il lavoro come straordinario.
- Alcune categorie di lavoratori, come dirigenti e personale direttivo, sono esentate dal rispetto rigoroso dell'orario normale per la natura delle loro mansioni.
- I lavoratori agili sono soggetti solo ai limiti di durata massima giornaliera e settimanale stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.
Indice
Definizione di orario di lavoro
L’espressione «orario di lavoro» attiene al lasso di tempo contrattualmente definito in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
L’orario normale di lavoro rappresenta l’estensione temporale ordinaria della prestazione lavorativa: se si eccede tale limite la prestazione si trasforma da ordinaria a straordinaria.
Normativa sull'orario normale e straordinario
Il d.lgs. 66/2003 ha fissato l’orario normale a 40 ore settimanali. Ad esso si affiancano l’orario massimo (pari a 48 ore) e il cosiddetto «orario massimo complessivo», che comprende lo straordinario (giungendo a 60 ore).
Anche se l’orario normale di lavoro è fissato dalla legge a 40 ore settimanali, i Contratti collettivi nazionali di lavoro possono stabilire una durata minore.
Flessibilità degli orari multi-periodali
I CCNL possono anche prevedere orari multi-periodali, ossia calcolati rapportando l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative, in un arco temporale che può estendersi entro un massimo di un anno. Il calcolo multi-periodale costituisce una fattispecie di orario flessibile: esso è osservato se è rispettata la media delle 40 ore nell’arco temporale preso in considerazione; ciò significa che in alcuni periodi lavorativi può essere superata la soglia delle 40 ore — attraverso prestazioni non qualificabili come di lavoro straordinario, e dunque non comportanti il pagamento della relativa maggiorazione —, purché tale superamento sia compensato da altri periodi con orari inferiori a tale soglia.
Eccezioni alla disciplina dell'orario
Infine, la legislazione prevede eccezioni all’applicazione della disciplina dell’orario normale. Queste riguardano quei lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro non può essere predeterminata con esattezza:
- dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
- manodopera familiare;
- lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
- prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
- Esentato dal rispetto dell’orario normale è anche il lavoratore agile, al quale si applicano soltanto i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Domande da interrogazione
- Qual è l'orario normale di lavoro settimanale stabilito dalla legge?
- I Contratti collettivi nazionali di lavoro possono modificare l'orario normale di lavoro?
- Quali categorie di lavoratori sono esentate dall'applicazione dell'orario normale?
L'orario normale di lavoro è fissato a 40 ore settimanali secondo il d.lgs. 66/2003.
Sì, i CCNL possono stabilire una durata minore rispetto alle 40 ore settimanali e prevedere orari multi-periodali.
Sono esentati dirigenti, personale direttivo, manodopera familiare, lavoratori nel settore liturgico, e lavoratori a domicilio o in telelavoro.