Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La comparazione giuridica può includere fonti consuetudinarie, focalizzandosi su libertà e diritti inalienabili che spesso non sono formalizzati.
  • Il comparatista deve interpretare le fonti e valutarne l'impatto sull'ordinamento giuridico, considerando legislazione, dottrina e giurisprudenza.
  • La comparazione si applica a istituti omogenei tra ordinamenti simili, tipicamente appartenenti alla stessa area culturale e costituzionale.
  • Gli scopi della comparazione possono essere pratici, per influenzare normazione e giurisdizione, o scientifici, per analizzare caratteristiche di diversi ordinamenti.
  • La comparabilità richiede l'identificazione di requisiti comuni e può basarsi sul diritto esterno per verificare la rilevanza di precedenti di altri ordinamenti.

Indice

  1. La comparazione e le fonti consuetudinarie
  2. Ambiti e fini della comparazione
  3. La comparabilità e il diritto esterno

La comparazione e le fonti consuetudinarie

La comparazione può avere ad oggetto anche fonti meramente consuetudinarie: i principi fondamentali enucleati dalle Costituzioni, infatti, attengono spesso alle libertà e ai diritti inalienabili, la cui formalizzazione è talvolta impossibile o inopportuna.
A prescindere dalla natura della fonte esaminata, il comparatista è tenuto a interpretarla e ad analizzare il suo reale impatto sull’ordinamento giuridico.

Nel raffrontare tra loro più ordinamenti, il comparatista deve tener conto di diversi elementi: disposizioni adottate dal legislatore; opinioni espresse dalla dottrina; pronunce dei giudici, ecc.

Ambiti e fini della comparazione

Gli studiosi si sono chiesti a quali ambiti la comparazione possa applicarsi: essi sono giunti alla conclusione che in primo luogo questa debba riguardare ciò che si può ritenere omogeneo fra gli ordinamenti oggetti del raffronto. Tendenzialmente, dunque, si comparano istituti appartenenti alla stessa area culturale e costituzionale.

In generale, la comparazione può avere:

- fini pratici, se riguarda la normazione e la giurisdizione. La comparazione normativa ha come obiettivo la redazione di testi costituzionali e legislativi efficaci in un numero imprecisato di casi. La comparazione giuridica, invece, consente di individuare la soluzione di casi già verificatisi e posti all’attenzione del giudice;

- fini scientifici, se attiene all’analisi sistematica dei caratteri salienti di ordinamenti statali fra loro diversi.

La comparabilità e il diritto esterno

La comparabilità si fonda sull’individuazione di requisiti che consentano di impostare correttamente operazioni di raffronto tra ordinamenti e istituti diversi. Essa si può anche basare sul richiamo al diritto esterno, che permette di verificare se i precedenti di un certo ordinamento sono utili per giungere alla pronuncia da parte di chi procede alla comparazione giudiziale.

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