Concetti Chiave
- La Legge 121/1985 stabilisce che gli ecclesiastici non sono obbligati a fornire informazioni apprese per ragioni del loro ministero, salvo il segreto confessionale che è assoluto secondo il Codice canonico.
- Il segreto dei ministri di culto è protetto anche da accordi con altre confessioni religiose, estendendo la tutela a diverse fedi presenti in Italia.
- L'articolo 200 del codice di procedura penale esclude l'obbligo di testimonianza per i ministri di culto su informazioni apprese nella loro funzione, salvo specifiche eccezioni.
- L’articolo 256 c.p.p. consente ai ministri di culto di opporre il segreto professionale per evitare di consegnare documenti all'autorità giudiziaria.
- L'articolo 622 del codice penale rende reato la rivelazione di segreti professionali, proteggendo le confidenze fatte ai ministri di culto.
Obbligo del segreto nei ministri di culto
Normativa:
• Legge 121/1985 che recepisce gli Accordi di Villa Madama
• Codice di procedura penale: artt. 200 (diritto di astensione dalla deposizione), 256 (diritto di astensione dalla consegna di documenti), 271 (divieto utilizzo intercettazioni)
• Codice penale: art.622 (reato di rivelazione di segreto professionale)
• Codice canonico (divieto assoluto di rivelazione del segreto confessionale)
In ratifica ed esecuzione degli Accordi di Villa Madama, la Legge 121/1985 , all’art.4, comma 4, stabilisce che gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
La valutazione della segretezza spetta al ministro di culto, purché non si tratti di segreto confessionale: per il Diritto canonico esiste il divieto assoluto di rivelazione, anche in presenza di assenso da parte del confidente, pena la sanzione della scomunica.Innanzitutto, occorre precisare che l’espressione “per ragione del loro ministero” non si riferisce solo a quanto venuto a sapere nel corso della confessione, ma anche per tutto quanto appreso a causa della sua qualifica. A questo proposito, la Corte di Cassazione, sez. penale, recentemente ha confermato che sono tutelate dal segreto confessionale soltanto le confidenze ricevute per ragioni proprie del ministero e non anche quelle apprese in linea generale.
Il segreto a cui sono sottoposti i ministri di culto si ritrova anche nelle Intese con la confessione ebraica, con la Chiesa Apostolica in Italia, con le Chiese evangeliche, con i Buddhisti e gli Induisti.
L’art. 200 c.p.p. esclude che i ministri di tali confessioni possano essere obbligati a deporre su quanto essi hanno appreso in ragione della loro qualifica, salvo i casi in cui essi hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. Se tale norma è violata, la prova raccolta è inutilizzabile ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di procedimento. Tuttavia il giudice può disporre accertamenti se dubita che la dichiarazione resa dal soggetto, per esimersi dal testimoniare, sia infondata. Se i sospetti risultano infondati, il giudice ordina al testimone di deporre.
La copertura del segreto professionale riguarda anche tutti gli atti e i documenti o altre cose esistenti c/o i ministri di culto per ragione del loro ministero e anche in questo caso il giudice, se ha dei sospetti, può disporre degli accertamenti.
L’art.256 c.p.p. prevede la possibilità a favore dei ministri di culto di opporre il segreto (con dichiarazione scritta) a fronte della richiesta dell’autorità giudiziaria di consegnare atti, documenti od altro
L’art. 2721 c.p.p. vieta l’utilizzo delle intercettazioni concernenti le comunicazioni delle persone indicate dall’art.2 00 c.p.p., fra cui anche i ministri di culto
L’art. 622 c.p. configura come reato la rivelazione, senza giusta causa, di segreto professionale, tutelando così’ colui che si è confidato col ministro di culto.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della Legge 121/1985 riguardo al segreto dei ministri di culto?
- Quali sono le limitazioni imposte dal Codice di procedura penale ai ministri di culto riguardo alla testimonianza?
- In che modo il Codice penale tutela il segreto professionale dei ministri di culto?
- Come viene gestito il segreto professionale in relazione agli atti e documenti in possesso dei ministri di culto?
La Legge 121/1985, in attuazione degli Accordi di Villa Madama, stabilisce che gli ecclesiastici non sono obbligati a fornire informazioni su persone o materie apprese per ragione del loro ministero, a meno che non si tratti di segreto confessionale, che è assolutamente inviolabile secondo il Diritto canonico.
L'art. 200 c.p.p. esclude che i ministri di culto possano essere obbligati a deporre su quanto appreso per ragione della loro qualifica, salvo obblighi specifici di riferire all'autorità giudiziaria. Se la norma è violata, la prova è inutilizzabile.
L'art. 622 c.p. considera reato la rivelazione senza giusta causa del segreto professionale, proteggendo così le confidenze fatte ai ministri di culto.
L'art. 256 c.p.p. consente ai ministri di culto di opporre il segreto professionale, tramite dichiarazione scritta, contro la richiesta dell'autorità giudiziaria di consegnare atti o documenti.