Concetti Chiave
- Le obbligazioni derivano da tre fonti principali: contratto, fatto illecito e altri atti o fatti idonei secondo l'ordinamento giuridico.
- I contratti rappresentano la tipica e più comune fonte delle obbligazioni, dove le parti si impegnano volontariamente.
- I fatti illeciti costituiscono una delle fonti generali delle obbligazioni, spesso ricorrenti nel sistema giuridico.
- La terza classe include qualsiasi altro atto o fatto, fungendo da categoria residuale rispetto a contratto e fatto illecito.
- Le fonti delle obbligazioni possono essere volontarie, derivanti dalla volontà delle parti, o legali, collegate direttamente alla legge.
Obbligazioni - tipologie
Da punto di vista delle obbligazioni, appare particolarmente rilevante determinare quali siano le loro fonti. Quest’ultime vengono descritte in modo dettagliato dell’articolo 1173 del codice civile.
Per l’art. 1173 le obbligazioni derivano “da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Per “fonti dell’obbligazione” si intendono i fatti giuridici da cui le obbligazioni derivano e cioè i fatti giuridici determinativi della nascita delle obbligazioni.
Il sistema delle fonti delle obbligazioni è organizzato intorno a tre classi.
Le prime due classi sono:
- il contratto e il fatto illecito
Essi rappresentano le fonti generali e che sono di uso ricorrente. Il contratto è considerati la tipica fonte delle obbligazioni, attraverso questo strumento le parti si impegnano volontariamente ad eseguire delle prestazioni.
La terza classe è riferita a qualsiasi altro atto o fatto che può produrle secondo l'ordinamento, si tratta di una classe residuale rispetto le prime due in quanto tutte le altre fonti non riconducibili al contratto e al fatto lecito, a differenza della terza classe.
Inoltre, un’ulteriore distinzione può essere operata tra fonti volontarie e fonti legali a seconda che le obbligazioni traggano origine dalla volontà degli interessati o siano ricollegati direttamente alla legge.