Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il dominus medioevale doveva garantire ai vassalli protezione, mantenimento e armi, permettendo loro di formare truppe e mantenere un certo decoro.
  • In cambio della fidelitas giurata, il dominus concedeva un beneficium, spesso un feudo, che rappresentava un diritto reale minore ma ambito.
  • Il vassallo poteva sfruttare il feudo e aveva diritti sui residenti, come la iurisdictio per risolvere controversie minori e il districtio per imporre tributi.
  • Nonostante i dubbi sulla legittimità di tali poteri, la dottrina prevalente li considerava leciti, poiché derivavano dalla concessione del dominus.
  • Il dominus doveva garantire l'immunitas al vassallo, impegnandosi a non esercitare i propri poteri sul feudo concesso.

Indice

  1. Obblighi del dominus
  2. Prerogative del vassallo
  3. Legittimità dei poteri del vassallo

Obblighi del dominus

In età medioevale, il dominus aveva l’obbligo di fornire ai suoi vassalli protezione, mantenimento e armi militari, in modo tale che ognuno di loro avesse la possibilità di creare una propria truppa e di esibire un adeguato decoro. Infine, a titolo della fidelitas ricevuta in giuramento, il dominus concedeva al vassallo un beneficium, che spesso consisteva nell’elargizione di parte del bottino di guerra, nell’attribuzione di cariche di prestigio o nel feudo, riconoscimento certamente più ambito che concedeva al vassallo una sorta di diritto reale minore su cosa altrui: il dominus rimaneva proprietario del fondo ma ne concedeva l’uso al vassallo.

Prerogative del vassallo

Al vassallo erano però attribuite prerogative maggiori rispetto a quelle esigibili da chi vanta un diritto reale minore su cosa altrui: oltre a poter sfruttare l’utilità fruttifera del feudo, il vassallo era munito di poteri persino sui residenti del feudo: la iurisdictio (la possibilità di dirimere le controversie minori sorte tra i residenti) e il districtio (la prerogativa di imporre tributi e prestazioni militari).

Legittimità dei poteri del vassallo

Molti studiosi hanno messo in dubbio la legittimità di tali poteri: l’opinione dottrinale prevalente ne ha tuttavia evidenziato la liceità sostenendo che, così come il vassallo veniva legittimato dal dominus a sfruttare del feudo, questi poteva esercitare iurisdictio e districtio sui residenti dello stesso in funzione della concessione ottenuta, dunque senza che tali poteri gli fossero delegati dal dominus. Il signore doveva limitarsi a concedere al vassallo l’immunitas, cioè l’impegno ad astenersi dall’usare i propri poteri sul feudo.

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