Concetti Chiave
- Il dominus medioevale doveva garantire ai vassalli protezione, mantenimento e armi, permettendo loro di formare truppe e mantenere un certo decoro.
- In cambio della fidelitas giurata, il dominus concedeva un beneficium, spesso un feudo, che rappresentava un diritto reale minore ma ambito.
- Il vassallo poteva sfruttare il feudo e aveva diritti sui residenti, come la iurisdictio per risolvere controversie minori e il districtio per imporre tributi.
- Nonostante i dubbi sulla legittimità di tali poteri, la dottrina prevalente li considerava leciti, poiché derivavano dalla concessione del dominus.
- Il dominus doveva garantire l'immunitas al vassallo, impegnandosi a non esercitare i propri poteri sul feudo concesso.
Obblighi del dominus
In età medioevale, il dominus aveva l’obbligo di fornire ai suoi vassalli protezione, mantenimento e armi militari, in modo tale che ognuno di loro avesse la possibilità di creare una propria truppa e di esibire un adeguato decoro. Infine, a titolo della fidelitas ricevuta in giuramento, il dominus concedeva al vassallo un beneficium, che spesso consisteva nell’elargizione di parte del bottino di guerra, nell’attribuzione di cariche di prestigio o nel feudo, riconoscimento certamente più ambito che concedeva al vassallo una sorta di diritto reale minore su cosa altrui: il dominus rimaneva proprietario del fondo ma ne concedeva l’uso al vassallo.
Prerogative del vassallo
Al vassallo erano però attribuite prerogative maggiori rispetto a quelle esigibili da chi vanta un diritto reale minore su cosa altrui: oltre a poter sfruttare l’utilità fruttifera del feudo, il vassallo era munito di poteri persino sui residenti del feudo: la iurisdictio (la possibilità di dirimere le controversie minori sorte tra i residenti) e il districtio (la prerogativa di imporre tributi e prestazioni militari).
Legittimità dei poteri del vassallo
Molti studiosi hanno messo in dubbio la legittimità di tali poteri: l’opinione dottrinale prevalente ne ha tuttavia evidenziato la liceità sostenendo che, così come il vassallo veniva legittimato dal dominus a sfruttare del feudo, questi poteva esercitare iurisdictio e districtio sui residenti dello stesso in funzione della concessione ottenuta, dunque senza che tali poteri gli fossero delegati dal dominus. Il signore doveva limitarsi a concedere al vassallo l’immunitas, cioè l’impegno ad astenersi dall’usare i propri poteri sul feudo.