Concetti Chiave
- Il brevetto per invenzioni industriali è nullo se l'invenzione è mal descritta, si estende oltre la domanda o non è brevettabile per legge.
- La sentenza di nullità del brevetto è retroattiva e si applica a tutti.
- La decadenza del brevetto avviene se non si paga la tassa annuale o non si attua entro due anni dal rilascio.
- I diritti patrimoniali del brevetto sono trasferibili a terzi mediante licenza, che può essere obbligatoria in specifici casi.
- Le invenzioni realizzate da dipendenti o in ambito universitario richiedono una classificazione giuridica per stabilire i diritti spettanti.
Nullità del brevetto
Il brevetto per invenzioni industriali è nullo se l’invenzione non è stata adeguatamente descritta, se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda o se l’invenzione non era brevettabile ex lege. La sentenza di nullità è efficace ex tunc ed erga omnes.
Invece, se non si paga la tassa annuale di concessione, se il brevetto non viene attuato entro 2 anni dal rilascio, sopraggiunge la decadenza. Infine, se l’invenzione non ancora brevettata è utilizzata da un terzo in buonafede, questi potrà continuare a usufruirne nei limiti del preuso.
Trasferimento dei diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali legati al brevetto sono trasferibili a terzi mediante apposita licenza. Il trasferimento può essere a tempo determinato o indeterminato. Vi sono dei casi in cui concedere la licenza è obbligatorio:
- se il brevetto non è stato attuato entro 3 anni dalla domanda;
- se, in questi 3 anni, l’invenzione è stata attuata in maniera sproporzionata ai bisogni del Paese;
- se la concessione del brevetto rappresenta un progresso tecnico ed economico estremamente significativo per la collettività.
Classificazione delle invenzioni
La giurisprudenza fornisce una classificazione delle invenzioni realizzate da parte dei dipendenti di un’impresa e in ambito universitario. Le prime sono fondamentali per comprendere se i diritti patrimoniali e morali spettano al datore di lavoro o all’effettivo titolare dell’invenzione.