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Concetti Chiave

  • Le invenzioni industriali possono essere brevettate per ottenere esclusività e sfruttamento economico.
  • Le categorie brevettabili includono invenzioni di prodotto, di procedimento, modelli di utilità e disegni ornamentali.
  • Requisiti per la brevettabilità: novità, originalità, industrialità e liceità.
  • Brevetti validi per 20 anni, mentre modelli di utilità e disegni ornamentali durano 10 anni, senza possibilità di rinnovo.
  • Il diritto morale dell'inventore è limitato al riconoscimento della paternità dell'invenzione.

Diritto d’inventore

Sono soggetti a diritto d’invenzione le invenzioni industriali.
Per acquisire il diritto di esclusiva e la possibilità di sfruttare economicamente una nuova invenzione bisogna ottenere il brevetto (art. 2584 c.c.); il brevetto può essere rilasciato dall’Ufficio brevetti italiano, internazionale o europeo.
Le invenzioni brevettabili sono:
- Invenzioni di prodotto (nuovo prodotto materiale)
- Invenzioni di procedimento (nuove tecniche di procedimento)
- Modelli di utilità (nuovi accessori di prodotti principali)
- Disegni ornamentali (nuovi design)
Le scoperte, le teorie scientifiche o matematiche, i metodi chirurgici o terapeutici, invece, non possono essere brevettate.

I requisiti che deve avere un’invenzione per essere brevettabile:
- Novità (non ancora esistente)
- Originalità (creatività)
- Industrialità (deve poter essere prodotto praticamente)
- Liceità (conforme alla legge)

Il brevetto ha durata di 20 anni (10 anni per i modelli di utilità e per i disegni ornamentali).

Non è rinnovabile per favorire la concorrenza.

L’unico diritto morale riconosciuto all’inventore è quello della paternità dell’invenzione.

Il titolare del brevetto può esercitare l’azione di contraffazione contro chi sfrutta abusivamente un brevetto altrui.

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