Concetti Chiave
- I fatti giuridici sono distinti in leciti e illeciti, a seconda della loro conformità al diritto.
- I comportamenti possono essere discrezionali o dovuti, a seconda della libertà o obbligatorietà del soggetto di compierli.
- Solo i fatti umani consapevoli e volontari producono effetti giuridici, indipendentemente dalla volontà di conseguire tali effetti.
- Il fatto illecito obbliga al risarcimento del danno solo se è doloso o colposo, anche se l'autore non ha voluto l'effetto.
- La capacità naturale di intendere e volere è sufficiente per produrre effetti giuridici, come indicato dall'articolo 2047.
Nozione giuridica di fatti leciti e illeciti
La giurisprudenza distingue fra fatti leciti e fatti illeciti, a seconda che siano conformi oppure contrari al diritto; si distingue fra comportamenti discrezionali e comportamenti dovuti (comunemente detti fatti o, più frequentemente, atti dovuti), a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato (tipico fatto dovuto è il pagamento di un debito).
Tutti i fatti umani producono effetti solo in quanto siano fatti consapevoli e volontari dell'uomo, indipendentemente dalla circostanza che l'uomo ne abbia voluto gli effetti giuridici e, anzi, anche se l'autore del fatto non li voleva affatto.
Così il fatto illecito produce l'effetto di obbligare chi lo ha commesso a risarcire il danno cagionato solo in quanto fatto doloso o colposo, e questa obbligazione sorge quantunque non possa dirsi che l'autore del fatto abbia voluto un simile effetto.
I fatti giuridici producono effetti nei confronti del soggetto che li ha posti in essere sul solo presupposto che questi goda della capacità naturale di intendere e di volere.
Se ne arguisce che basta la capacità naturale di intendere e di volere affinché si producano gli effetti dell'occupazione, dell'invenzione e così via.