Concetti Chiave
- La Costituzione italiana all'articolo 3 sancisce l'uguaglianza formale e sostanziale, garantendo pari dignità sociale e diritti ai cittadini.
- L'uguaglianza formale è radicata nella cultura liberale, che promuove pari opportunità e riconosce diritti naturali e inerenti alla persona.
- L'uguaglianza sostanziale richiede interventi statali per eliminare le disuguaglianze economiche e sociali, favorendo il pieno sviluppo personale.
- Questi principi sono ispirati dalla tradizione del costituzionalismo, evoluta dallo stato liberale a quello liberaldemocratico e sociale.
- La promozione dell'uguaglianza sostanziale comprende azioni statali per equilibrare le differenze esistenti nei risultati tra cittadini.
Nozione giuridica di uguaglianza
La Costituzione, all’art. 3, stabilisce due principi fondamentali:
1) «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (principio di eguaglianza formale);
2) «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese» (principio di eguaglianza sostanziale).
Queste due solenni affermazioni sono figlie di una tradizione che unisce l’intera esperienza del costituzionalismo dallo stato liberale di diritto allo stato liberaldemocratico, in particolare nella sua dimensione di stato sociale.
L’eguaglianza formale è propria della cultura liberale che riconosce la condizione di eguaglianza nei punti di partenza, intesa come pari opportunità per tutti.
Così si esprimevano i primi documenti costituzionali, nel proclamare che «tutti gli uomini nascono egualmente liberi e indipendenti e hanno dei diritti naturali e inerenti alla loro persona, di cui non possono per qualsiasi convenzione privarsi o spogliare i loro discendenti» (art. 1 della Dichiarazione dei diritti della Virginia, 1776); oppure che «gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sulla base dell’utile comune» (art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789). L’eguaglianza sostanziale, invece, evoca la concezione socialista dell’eguaglianza nei risultati, che impone allo stato di intervenire nella struttura economica della società al fine di rimuovere le situazioni di diseguaglianza esistenti di fatto. È un’espressione che richiama comunque un’attività volta alla promozione dell’eguaglianza.