Concetti Chiave
- Le circostanze sono elementi che influenzano la pena base di un reato, permettendo al giudice di aumentarla o diminuirla.
- Si distinguono in circostanze comuni, applicabili a tutti i reati, e circostanze speciali, specifiche per alcuni reati.
- Le circostanze comuni aggravanti, disciplinate dall'art. 61 del Codice penale, non sono elementi costitutivi del reato.
- Le circostanze comuni attenuanti includono motivi morali o sociali e possono ridurre la pena fino a un terzo.
- Le circostanze speciali possono comportare una sanzione qualitativamente diversa, non solo una modifica quantitativa della pena.
Definizione delle circostanze nel reato
Le circostanze sono elementi che «stanno attorno» al reato. Come diceva il privatista Francesco Galgano, il diritto non è tutta logica e ragionamento, ma a volte lo è.
Ogni fattispecie prevede una c.d. pena base, alla quale il giudice può applicare un aumento o una diminuzione in base alle circostanze in cui la fattispecie è inscritta (attenuanti o aggravanti).
Alcuni elementi del reato sono soggetti a una duplice valutazione: prima vengono presi in considerazione per definire la pena base; poi sono imputati al fine della rilevazioni delle circostanze aggravanti o attenuanti.
Le circostanze possono essere:
- comuni a tutti i reati;
- speciali, cioè tipiche solo di alcuni di essi.
Circostanze comuni e speciali
Le circostanze aggravanti comuni sono disciplinate dall’art. 61 del Codice penale. Sono tali quando non sono elementi costitutivi del reato le circostanze seguenti: aver agito per motivi abbietti o futili, ecc.
Parallelamente, il codice penale prevede delle circostanze comuni attenuanti. Sono tali, quando non ne sono elementi costitutivi, le circostanze seguenti: aver agito per particolari motivi morali o sociali; aver agito con ira determinata da un fatto ingiusto altrui, ecc.
Le circostanze comuni aggravanti e attenuanti consentono di aumentare o diminuire la pena fino al massimo di un terzo. Le circostanze speciali, invece, ammettono anche la possibilità di applicare una sanzione qualitativamente diversa.