alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Le circostanze sono elementi che influenzano la pena base di un reato, permettendo al giudice di aumentarla o diminuirla.
  • Si distinguono in circostanze comuni, applicabili a tutti i reati, e circostanze speciali, specifiche per alcuni reati.
  • Le circostanze comuni aggravanti, disciplinate dall'art. 61 del Codice penale, non sono elementi costitutivi del reato.
  • Le circostanze comuni attenuanti includono motivi morali o sociali e possono ridurre la pena fino a un terzo.
  • Le circostanze speciali possono comportare una sanzione qualitativamente diversa, non solo una modifica quantitativa della pena.

Indice

  1. Definizione delle circostanze nel reato
  2. Circostanze comuni e speciali

Definizione delle circostanze nel reato

Le circostanze sono elementi che «stanno attorno» al reato. Come diceva il privatista Francesco Galgano, il diritto non è tutta logica e ragionamento, ma a volte lo è.
Ogni fattispecie prevede una c.d. pena base, alla quale il giudice può applicare un aumento o una diminuzione in base alle circostanze in cui la fattispecie è inscritta (attenuanti o aggravanti).

Alcuni elementi del reato sono soggetti a una duplice valutazione: prima vengono presi in considerazione per definire la pena base; poi sono imputati al fine della rilevazioni delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Le circostanze possono essere:

- comuni a tutti i reati;

- speciali, cioè tipiche solo di alcuni di essi.

Circostanze comuni e speciali

Le circostanze aggravanti comuni sono disciplinate dall’art. 61 del Codice penale. Sono tali quando non sono elementi costitutivi del reato le circostanze seguenti: aver agito per motivi abbietti o futili, ecc.

Parallelamente, il codice penale prevede delle circostanze comuni attenuanti. Sono tali, quando non ne sono elementi costitutivi, le circostanze seguenti: aver agito per particolari motivi morali o sociali; aver agito con ira determinata da un fatto ingiusto altrui, ecc.

Le circostanze comuni aggravanti e attenuanti consentono di aumentare o diminuire la pena fino al massimo di un terzo. Le circostanze speciali, invece, ammettono anche la possibilità di applicare una sanzione qualitativamente diversa.

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