Concetti Chiave
- L'art. 70 del codice penale distingue le circostanze in oggettive e soggettive, basate sulla loro tipologia.
- Le circostanze oggettive riguardano elementi esterni, come natura, tempo, luogo e mezzi dell'azione criminosa.
- Le circostanze soggettive sono legate all'intensità del dolo o al grado di colpa specifiche del colpevole.
- La distinzione tra circostanze non influisce sul regime di imputazione delle stesse.
- Le circostanze aggravanti e attenuanti modificano la pena, mentre la diminuzione della pena per tentato delitto non è una circostanza.
Art. 70 del Codice penale
L’art. 70 del codice penale realizza un’ulteriore distinzione fra le circostanze. In particolare, le distingue a seconda della loro tipologia. L’art. Distingue fra:
- circostanze oggettive: riguardano elementi che non dipendono dal soggetto che commette il reato. Sono tali le circostanze che concernono la natura, il tempo, il luogo, i mezzi e ogni altra modalità dell’azione;
- circostanze soggettive: concernono l’intensità del dolo o il grado della colpa (specifiche del singolo autore).
La distinzione fra circostanze oggettive e soggettive non ha nulla a che vedere con il regime di imputazione. L’art. 70 distingue le circostanze sulla base della loro natura, ma ciò non implica alcun impatto sulla valutazione delle circostanze.
Le circostanze aggravanti aumentano la pena; le circostanze attenuanti la diminuiscono. Vi sono anche fattispecie in cui la pena viene calcolata secondo la tecnica legislativa della diminuzione rispetto alla pena prevista per il reato consumato (ciò avviene, ad esempio, nel caso di tentato delitto). La diminuzione, però, non è determinata da una circostanza, bensì dal mero fatto che il delitto è stato tentato, non compiuto.