Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le fonti del diritto sono elementi essenziali di un ordinamento giuridico, da cui derivano le norme riconosciute dall'ordinamento stesso.
  • Le fonti del diritto possono essere atti volontari o eventi naturali a cui è data la capacità di produrre norme giuridiche.
  • La teoria delle fonti del diritto analizza come le fonti giuridiche vengono individuate e prodotte.
  • Le fonti di produzione si riferiscono a eventi o atti che creano norme, mentre le fonti sulla produzione disciplinano i processi normativi.
  • Le fonti del diritto possono essere classificate in varie categorie a seconda della loro funzione, come fonti atto e fonti fatto.

Indice

  1. Il cuore dell'ordinamento giuridico
  2. Teoria e classificazione delle fonti

Il cuore dell'ordinamento giuridico

Le fonti del diritto sono il cuore di un ordinamento giuridico: da esse sgorgano, come da una sorgente appunto, le norme che l’ordinamento riconosce come proprie; ad esse ci si deve perciò rifare per sapere quale norma applicare al caso concreto.
Ciascun ordinamento giuridico stabilisce le regole affinché determinate norme possano essere riconosciute come appartenenti all’ordinamento stesso. Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Requisiti delle norme giuridiche sono, di regola, la generalità (l’essere cioè riferite a una pluralità indistinta di soggetti) e l’astrattezza (il prevedere una regola ripetibile nel tempo a prescindere dal caso concreto, secondo lo schema «se A, allora B»).

Teoria e classificazione delle fonti

La teoria delle fonti del diritto si occupa sia delle regole che individuano quali sono le fonti giuridiche, sia delle regole che stabiliscono come sono prodotte le fonti giuridiche.

Chiamiamo fonti di produzione del diritto, cioè di norme giuridiche, quei fatti (eventi naturali o anche comportamenti umani non volontari) o quegli atti (comportamenti umani volontari e consapevoli) ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri (con tutte le conseguenze che ciò comporta).

Chiamiamo fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. Dal punto di vista di un ordinamento dato, sono norme giuridiche quelle poste da atti normativi deliberati nel rispetto delle norme sulla produzione; perciò, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, sono fonti di produzione gli atti normativi posti nel rispetto delle fonti sulla produzione dell’ordinamento italiano.

In sintesi, dunque, a seconda della funzione che ricoprono, le fonti del diritto possono essere classificate e distinte in varie categorie (fonti atto, fonti fatto, fonti di cognizione, ecc.).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo delle fonti del diritto in un ordinamento giuridico?
  2. Le fonti del diritto sono fondamentali in un ordinamento giuridico poiché da esse derivano le norme riconosciute dall'ordinamento stesso, necessarie per applicare la norma corretta al caso concreto.

  3. Come si distinguono le fonti di produzione del diritto dalle fonti sulla produzione?
  4. Le fonti di produzione del diritto sono fatti o atti che producono norme giuridiche, mentre le fonti sulla produzione disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, identificando i soggetti e i procedimenti normativi.

  5. Quali sono i requisiti tipici delle norme giuridiche?
  6. I requisiti tipici delle norme giuridiche sono la generalità, riferendosi a una pluralità indistinta di soggetti, e l'astrattezza, prevedendo una regola ripetibile nel tempo indipendentemente dal caso concreto.

Domande e risposte

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