Concetti Chiave
- Il diritto soggettivo comprende pretese, facoltà e potestà per soddisfare un interesse individuale nei limiti della legge.
- La potestà è un potere funzionale per soddisfare un interesse altrui, come la responsabilità genitoriale.
- Potestà e obbligo si contrappongono: la prima riguarda interessi altrui, il secondo un impegno personale.
- Il diritto potestativo permette di realizzare un interesse senza la cooperazione della controparte, come nel caso della potestà genitoriale.
- Obbligo e soggezione sono situazioni giuridiche soggettive, ma la soggezione non consente reazione a modifiche giuridiche subite.
Diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è l’insieme di più pretese, facoltà e potestà concessi al singolo per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero apprezzamento e, ovviamente, entro i limiti contemplati dall’ordinamento giuridico.
La potestà è riconosciuta al titolare non per la soddisfazione di un proprio interesse, bensì per la soddisfazione di un interesse altrui: si tratta, dunque, di un potere funzionale. Pensiamo, ad esempio, alla responsabilità genitoriale (in passato patriapotestà).
La potestà si contrappone all’obbligo: la prima risponde a interessi altrui; il secondo deriva da un rapporto nei quale l’obbligato risponde in prima persona. A questa coppia se ne affianca un’altra: diritto potestativo e soggezione.
Il titolare del diritto potestativo realizza da sé il proprio interesse, senza bisogno della cooperazione da parte di colui a favore del quale la potestà è esercitata. Il figlio che si contrappone alla responsabilità genitoriale, ad esempio, nulla ottiene dalle proprie rimostranze (tranne in casi di soprusi gravi e rilevanti).
Obbligo e soggezione sono situazioni giuridiche soggettive: mentre l’obbligo impone un comportamento al quale può opporsi in caso di squilibrio di potere fra le parti, la soggezione ha contenuti assolutamente differenti; chi è in soggezione subisce la modificazione della propria sfera giuridica senza aver possibilità di reagire.