Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le norme di diritto internazionale privato fanno riferimento all'ordinamento straniero, applicato secondo i suoi criteri interpretativi e temporali.
  • Non tutte le norme straniere sono applicabili; esistono limiti quando si sovrappongono norme italiane necessarie o quando la legge straniera contrasta con l'ordine pubblico.
  • L'ordine pubblico è un concetto che si riferisce a effetti non predeterminabili che minacciano la convivenza sociale o contrastano con la Costituzione.
  • Le consuetudini, come fonti fatto, si basano su un comportamento ripetuto e la convinzione della sua necessità giuridica.
  • Secondo l'articolo 8 delle preleggi, le consuetudini in materia di diritto privato sono subordinate alle leggi e ai regolamenti, e sono valide solo se richiamate da essi.

Indice

  1. Norme di diritto internazionale
  2. Consuetudine e fonti fatto

Norme di diritto internazionale

Le norme di diritto internazionale privato, in quanto norme sulla produzione, operano un rinvio all’ordinamento straniero complessivamente considerato, poiché la legge straniera «è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo».
Non tutte le norme straniere, peraltro, possono essere applicate: limiti sussistono sia quando, nonostante il rinvio, nel caso di specie insistono norme italiane di applicazione necessaria, sia quando gli effetti dell’applicazione della legge straniera sono contrari all’ordine pubblico. Quest’ultimo è un concetto generale col quale ci si riferisce a tutti quegli effetti indeterminabili a priori, i quali in concreto siano considerati eversivi delle basi stesse della convivenza sociale o in contrasto con la Costituzione (ad es. un eventuale divieto di matrimonio fra persone di etnia o religione diversa).

Consuetudine e fonti fatto

Ad esse si affiancano le fonti fatto. Quella per eccellenza è la consuetudine (o uso), la quale consta di due elementi necessari:

- un comportamento ripetuto nel tempo (elemento materiale o longa repetitio facti);

- la convinzione da parte del corpo sociale che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto (elemento soggettivo o opinio iuris ac necessitatis). Ove questa convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una semplice prassi: comportamento ripetuto ma senza che sia considerato vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento.

Secondo l’art. 8 delle preleggi, «nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati». Ciò significa che nei rapporti di diritto privato le norme consuetudinarie sono subordinate gerarchicamente alle fonti atto. Le consuetudini, per essere valide, devono essere o secundum legem (ossia conformi alle norme di legge o di regolamento), oppure praeter legem (ossia al di fuori di qualsiasi norma scritta, anche se si tratta di ipotesi alquanto rara, stante l’applicazione dello strumento dell’analogia).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i limiti all'applicazione delle norme straniere nel diritto internazionale privato?
  2. Le norme straniere non possono essere applicate quando esistono norme italiane di applicazione necessaria o quando gli effetti della legge straniera sono contrari all'ordine pubblico.

  3. Quali sono gli elementi necessari affinché una consuetudine sia considerata giuridicamente vincolante?
  4. Una consuetudine è giuridicamente vincolante se presenta un comportamento ripetuto nel tempo (elemento materiale) e la convinzione sociale che tale comportamento sia giuridicamente dovuto (elemento soggettivo).

  5. Come si collocano le norme consuetudinarie rispetto alle fonti atto nel diritto privato?
  6. Le norme consuetudinarie sono subordinate gerarchicamente alle fonti atto e hanno efficacia solo se richiamate da leggi o regolamenti, essendo valide solo se conformi alle norme di legge (secundum legem) o al di fuori di norme scritte (praeter legem).

Domande e risposte

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