Concetti Chiave
- Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione degli enti pubblici e lo Stato, regolando le loro azioni per perseguire finalità pubbliche, mentre il diritto privato regola i rapporti tra individui e enti privati.
- Le norme giuridiche si distinguono in derogabili, inderogabili e suppletive, a seconda della loro applicazione e del livello di obbligatorietà imposto dall'ordinamento.
- Le fonti del diritto sono gerarchicamente organizzate con la Costituzione al vertice, seguita da leggi ordinarie, regolamenti e usi, con un riconoscimento alle norme del diritto internazionale.
- Le disposizioni comunitarie si applicano tramite regolamenti direttamente applicabili e direttive che richiedono recepimento tramite leggi interne dei paesi membri.
- Gli usi giuridici, o consuetudini, possono operare in accordo con la legge, al di là della legge, o contro di essa, producendo effetti giuridici se esplicitamente richiamati da norme esistenti.
Il diritto privato disciplina i rapporti interindividuali sia dei singoli che degli enti privati lasciando anche al privato l’attuazione delle singole norme.
Per quanto concerne la loro applicazione le norme si distinguono in :
· Derogabili o dispositive ® qualora la loro applicazione è rimessa all’arbitrio dei singoli interessati;
· Inderogabili o cogenti ® qualora la loro applicazione sia imposta dall’ordinamento.
· Suppletive ® sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un aspetto della fattispecie, cui la legge sopperisce.
Fonti delle norme giuridiche ® per fonti di produzione delle norme giuridiche si intende qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre diritto, come indicato nell’articolo 1 delle preleggi * fonti di cognizione: documenti e pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo normativo; fonti materiali (atti o fatto produttivi di norme generali ed astratte a prescindere dalla fattispecie) e formali (atti o fatti idonei a produrre diritto a prescindere dal contenuto della fattispecie) *; tale articolo ordina gerarchicamente le fonti del diritto secondo la successione :
1. Le leggi;
2. I regolamenti;
3. Le norme corporative;
4. Gli usi.
L’articolo risale al 1942 e non tiene quindi conto della Costituzione, entrata in vigore nel 1948. All’epoca della promanazione delle preleggi vigeva lo statuto Albertino che, a differenza della Costituzione del ’48 era caratterizzato da flessibilità (poteva essere modificato tramite legge ordinaria) e quindi veniva gerarchicamente equiparato alle leggi ordinarie. La Costituzione del 1948 assume una posizione di vertice nella gerarchia delle fonti del diritto, ed è caratterizzata da rigidità, ovvero può essere modificata solo da leggi aventi anch’esse rango costituzionale. Altra innovazione importante della Costituzione del ’48 consiste nel riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico italiano delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [art. 10 Costituzione]. La gerarchia delle fonti del diritto può essere oggi così espressa :
1. La Costituzione ed altre leggi di rango costituzionale;
2. Le leggi ordinarie (a cui vengono equiparati i decreti legge ed i decreti legislativi;
3. I regolamenti (governativi, ministeriali, parlamentari, regionali);
4. Gli usi.
Per quel che riguarda le disposizioni comunitarie queste vengono rivolte agli stati membri in due modi :
· Regolamenti comunitari ® norme direttamente applicabili all’interno dei paesi membri;
· Direttive comunitarie ® vengono recepite tramite leggi interne dei singoli stati.
Le leggi vengono raccolte nei Codici che a loro volta sono delle leggi che disciplinano interi settore: civile, penale, della navigazione… Una legge del codice può essere sostituita o abrogata da una legge semplice (di stesso rango). In genere per il codice si usa il metodo della novella: vengono emanate nuove leggi che vanno a sostituire i vecchi articoli con nuovi.
Gli usi: viene detto uso o consuetudine (normativo) un comportamento a cui una generalità di consociati si attiene in modo costante ed uniforme per un certo periodo di tempo considerandolo giuridicamente doveroso (anche se non nasce da una norma vincolante, ma ha effetto vincolante a livello interiore);esistono tre tipi: A. secundum legem che operano in accordo con la legge B. praeter legem che operano al di là della legge, in materie non disciplinate da fonti normative scritte C. contra legem che si pongono contro la legge. Gli usi possono produrre effetti giuridici solo se espressamente richiamati da qualche norma (secundum legem). Se esistono materie non disciplinate da fonti scritte esse devono essere integrate dall’analogia e dai principi generali del diritto ed in mancanza anche dalla consuetudine.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra diritto pubblico e diritto privato?
- Come si distinguono le norme giuridiche in base alla loro applicazione?
- Qual è la gerarchia delle fonti del diritto secondo la Costituzione del 1948?
- Come vengono applicate le disposizioni comunitarie negli stati membri?
- Qual è il ruolo degli usi nel sistema giuridico?
Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione degli enti pubblici e dello Stato, mentre il diritto privato regola i rapporti tra individui e enti privati.
Le norme si distinguono in derogabili o dispositive, inderogabili o cogenti, e suppletive.
La gerarchia è: 1. La Costituzione e leggi costituzionali; 2. Leggi ordinarie; 3. Regolamenti; 4. Usi.
Attraverso regolamenti comunitari, direttamente applicabili, e direttive comunitarie, recepite tramite leggi interne.
Gli usi, o consuetudini, possono avere effetti giuridici se richiamati da norme e si distinguono in secundum legem, praeter legem, e contra legem.