Concetti Chiave
- Lo Stato non è ritenuto responsabile per la condotta dei privati, a meno che non fallisca nella prevenzione e nel controllo di tali azioni.
- La Corte Internazionale di Giustizia ha distinto tra mancata prevenzione e aperto supporto statale in casi come la crisi dell'ambasciata USA in Iran nel 1980.
- La responsabilità dello Stato può essere attribuita se c'è un supporto o approvazione del comportamento illecito, come nel caso della detenzione degli ostaggi in Iran.
- I giudici nazionali sono cruciali nell'applicare il diritto internazionale, interpretando le regole attraverso rinvii automatici nell'ordinamento interno.
- L'interpretazione delle norme internazionali da parte dei giudici deve seguire le direttive della Convenzione di Vienna, articoli 31, 32 e 33.
Responsabilità dello stato
Diversamente da quanto accade in relazione agli enti locali e regionali, lo stato non è ritenuto responsabile della condotta di privati. Qualora essi causino grave danno, lo Stato può tuttavia essere ritenuto responsabile in relazione alla mancata o inadeguata attività di prevenzione e controllo.
Sentenza USA contro Iran
Questa regola è stata applicata dalla CIG nella sentenza del 1980 USA contro Iran relativa all’occupazione dell’ambasciata americana da parte di studenti militanti e la contestuale detenzione del personale della stessa. La CIG ha considerato i due fatti in maniera differente: essa non ha imputato allo stato iraniano la condotta degli studenti occupanti, rilevandone tuttavia la responsabilità per mancata prevenzione e protezione dei locali da parte del corpo di polizia; al contrario, la corte ha attribuito all’Iran il perdurare della detenzione degli ostaggi a causa dell’aperta approvazione del contesto, manifestata dal governo, il quale affermò che la situazione si sarebbe protratta finché gli USA non avessero consegnato all’Iran lo shah e i suoi beni.
Ruolo dei giudici nazionali
I giudici nazionali svolgono un ruolo fondamentale nell’accertamento e nell’applicazione delle regole di diritto internazionale: essi, infatti, attuano un’essenziale attività esegetica delle regole introdotte nell’ordinamento mediante rinvio automatico (la cui applicazione sarebbe altrimenti affidata solo alla lettura della disposizione internazionale); accertano o negano l’esistenza di una consuetudine qualora se ne richieda l’applicazione nell’ambito del diritto interno. L’attività interpretativa del giudice comune relativa alle norme internazionali deve conformarsi a quanto disposto dagli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna.