Concetti Chiave
- I partiti politici in Italia sono considerati associazioni di fatto, ma ricoprono un ruolo cruciale nel funzionamento dell'ordinamento costituzionale.
- L'articolo 49 della Costituzione italiana garantisce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere alla politica nazionale.
- I cittadini, e non i partiti in sé, sono i veri protagonisti nella determinazione della politica nazionale attraverso l'uso democratico dei partiti.
- I partiti sono visti come organizzazioni della società civile e non come poteri dello Stato, come confermato dalla Corte costituzionale.
- La collocazione della norma sui partiti nella Costituzione sottolinea il loro ruolo nella ricostruzione democratica e la loro funzione istituzionale riconosciuta.
La natura giuridica dei partiti
La natura giuridica dei partiti nel nostro ordinamento è del tutto peculiare: espressione della società (sono certo una delle formazioni sociali di cui parla l’art. 2 Cost.), pur essendo semplici associazioni di fatto, ricoprono un ruolo rilevante ai fini della funzionalità stessa dell’ordinamento costituzionale (per questo il costituente non ha ritenuto sufficiente il più generale art. 18 sulla libertà di associazione). Ciò è tanto vero che le difficoltà del sistema partitico si sono costantemente riflesse sul funzionamento della forma di governo.
Il ruolo dei cittadini
L’art. 49 ha come destinatari i cittadini, ai quali riconosce il diritto ad «associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Di questa formulazione vanno messi in evidenza due aspetti:
- il primo è che, secondo la Costituzione, non sono i partiti che concorrono a determinare la politica nazionale; sono i cittadini che, tutti insieme, partecipano a questa funzione sovrana di indirizzo, avendo il diritto di avvalersi anche dello strumento specifico della libera associazione in partiti;
- il secondo è che il concorso alla determinazione della politica nazionale deve avvenire con metodo democratico.
La garanzia costituzionale
Il fatto che i partiti siano garantiti dalla Costituzione nella prospettiva del diritto dei cittadini ad associarsi e vadano perciò considerati «organizzazioni proprie della società civile» (non poteri dello Stato) è stato ribadito espressamente dalla Corte costituzionale (ord. 79/2006).
La norma costituzionale sui partiti fu collocata, non a caso, nel titolo IV della parte prima (rapporti politici), subito dopo l’articolo relativo al diritto di voto. Il costituente era perfettamente conscio di introdurre un’innovazione rispetto alle carte costituzionali dell’epoca e volle richiamare specificamente tale forma associativa sia in considerazione del ruolo che i partiti avevano assunto nella ricostruzione democratica sia nella prospettiva di attribuire ai partiti una funzione istituzionale riconosciuta e disciplinata dalla legge.
Domande da interrogazione
- Qual è la natura giuridica dei partiti nel nostro ordinamento?
- Qual è il ruolo dei cittadini secondo l'art. 49 della Costituzione?
- Come sono garantiti i partiti dalla Costituzione?
I partiti sono espressioni della società e, pur essendo semplici associazioni di fatto, svolgono un ruolo cruciale per la funzionalità dell'ordinamento costituzionale, come indicato nell'articolo.
L'art. 49 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, sottolineando che sono i cittadini, non i partiti, a partecipare a questa funzione sovrana.
I partiti sono garantiti dalla Costituzione come organizzazioni della società civile, non come poteri dello Stato, e la loro importanza è stata ribadita dalla Corte costituzionale, come menzionato nel testo.