Concetti Chiave
- Il diritto cogente (ius cogens) è una norma internazionale imperativa, irrinunciabile e non derogabile, contrariamente al diritto consuetudinario flessibile.
- Se un accordo internazionale viola lo ius cogens, viene considerato nullo, sottolineando l'importanza della sua perentorietà.
- Emerso negli anni sessanta, lo ius cogens ha diviso le opinioni internazionali tra chi voleva consolidare diritti fondamentali e chi temeva la perdita di valore degli accordi.
- L'Italia ha proposto che le controversie riguardanti lo ius cogens siano risolte da un organo esterno, come la Corte internazionale di giustizia (C.i.g.).
- Secondo l'articolo 53 della Convenzione di Vienna, i trattati in conflitto con norme cogenti sono nulli, rafforzando la loro natura inderogabile.
Nascita e funzione del diritto cogente
Il Diritto cogente (ius cogens) è concepito come diritto internazionale imperativo, che in quanto tale si configura come irrinunciabile. Qualora una convenzione o un accordo internazionale sia contrario allo ius cogens è considerato nullo. Mentre le fonti del diritto consuetudinario non cogenti sono flessibili e, dunque, derogabili, il diritto cogente non può in alcun caso essere disapplicato o derogato. Il diritto cogente è pertanto definito «diritto perentorio».
Il concetto di ius cogens emerse verso la fine degli anni sessanta: diversi Paesi, desiderosi di consolidare i diritti fondamentali della persona come elementi inderogabili, erano fautori della formazione dello ius cogens; altri, in particolare la Francia, ritenevano che affermare l’inderogabilità e la perentorietà di taluni principi non avrebbe fatto altro che ridurre il valore e l’importanza degli accordi internazionali. L’Italia, nel tentativo di giungere a un compromesso, propose di accettare la formazione dello ius cogens a condizione che, qualora soggiungesse una controversia, essa fosse rimessa a un organo esterno; è proprio in quest’ottica che oggi le controversie internazionali sono deferite alla C.i.g.Il deferimento di un giudizio alla Corte internazionale di giustizia, tuttavia, non è obbligatorio ma segue il principio della giurisdizione volontaria: la creazione della categoria del diritto cogente non consentì di superare il principio consensualistico della giurisdizione internazionale volontaria. La Corte non può in alcun caso acquisire automaticamente la giurisdizione di una controversia; può farlo solo ed esclusivamente su esortazione o sollecitazione di uno Stato.
L’art. 53 della convenzione di Vienna espleta il concetto giuridico di diritto cogente. Esso dispone che è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con le norme del diritto generale internazionale, perentorie e inderogabili.