Concetti Chiave
- Il mutuo è un contratto in cui il mutuante consegna denaro al mutuatario, che deve restituire la stessa quantità e qualità di beni.
- Il mutuo è un contratto reale, traslativo, oneroso e unilaterale, con obblighi principalmente per il mutuatario.
- Il mutuatario deve restituire i beni o pagare il loro valore se la restituzione non è possibile per cause non imputabili a lui.
- Gli interessi sul mutuo devono essere specificati nel contratto e non devono superare gli interessi usurari.
- Il termine del mutuo è a favore di entrambe le parti, impedendo al mutuatario di restituire anticipatamente il denaro.
Definizione di mutuo
Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Caratteri del mutuo: - contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa; - contratto traslativo: si ha il trasferimento della proprietà; - contratto oneroso: il mutuatario deve corrispondere gli interessi legali sulla somma ricevuta;
- contratto unilaterale: implica una prestazione solo per il mutuatario;
Sul mutante non grava alcun obbligo, tranne quello di assumersi la responsabilità del danno provocato al mutuatario per i vizi occulti delle cose mutuate.
Obbligazioni del mutuatario:
- consegnare al mutuante altrettante cose della stessa specie e qualità, alla scadenza stabilita (prestito di consumazione: scambio tra moneta presente e la promessa di moneta futura);
- pagare il valore della cosa, che non sia denaro, se la restituzione è diventata impossibile o notevolmente difficile per cause a lui non imputabili;
- corrispondere gli interessi, tranne nel caso in cui questi vengono a mancare; il mancato pagamento degli interessi comporta la risoluzione del contratto.
Regolamentazione degli interessi
Gli interessi sono regolati da una specifica clausola del contratto; questi possono essere maggiore degli interessi legali ma, in ogni caso, devono essere minore degli interessi usurari altrimenti la clausola contrattuale relativa agli interessi è nulla e la norma attuale sancisce che non sono dovuti interessi; la norma originaria, invece, sanciva che, se erano presenti interessi usurari, questi venivano automaticamente ridotti agli interessi legali.
Il termine del mutuo si presume fissato a favore di entrambe le parti e per questo, il mutuatario non può restituire anticipatamente il denaro ricevuto.