Concetti Chiave
- Nel diritto romano, la "mora" indica il ritardo nell'esecuzione di una prestazione, necessitando che la prestazione sia ancora possibile e desiderata dal creditore.
- La costituzione in mora del debitore avviene tramite un atto formale chiamato interpellatio, a meno che non vi sia un termine perentorio.
- Il dogma della perpetuatio obbligationis implica che un debitore in mora rimane vincolato anche se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili a lui.
- Nel caso di "mora del creditore", il creditore non accetta la prestazione offerta, attenuando le responsabilità del debitore, che risponde solo per dolo.
- Sotto Diocleziano, il deposito di denaro in un tempio, nel caso di mora del creditore, liberava il debitore, con un'actio utilis per il creditore per recuperare il denaro.
Indice
Definizione di mora
La mora è il ritardo nell’esecuzione di una prestazione: quando il debitore è in ritardo in ordine all’adempimento egli è in mora. Affinché si possa parlare di mora sono necessari due presupposti fondamentali: la prestazione deve essere ancora possibile; il creditore deve avere ancora interesse a ricevere l’esecuzione della prestazione.
Interpellatio e termini perentori
Se non è previsto un termine di scadenza entro cui il debitore debba compiere la prestazione, il creditore è tenuto a compiere un atto formale di costituzione in mora (interpellatio). L’interpellatio, dunque, è l’atto formale attraverso il quale il creditore costituisce in mora il debitore.
Nel caso in cui sia previsto un termine perentorio, l’interpellatio non può essere attuata: i romani, infatti, scrivevano «dies interpellat pro ominem», cioè «il termine costituisce in mora in luogo del creditore».
Esistono altresì dei casi in cui la mora non può essere contemplata: questo è ad esempio il caso dell’obbligazione che impone di non fare qualcosa; qualora il debitore facesse quanto vietato, egli sarebbe inadempiente e dunque non potrebbe persistere la mora.
Dogma della perpetuatio obbligationis
L’espressione Dogma della perpetuatio obbligationis implica che, nel momento in cui il debitore è in mora, l’obbligazione si perpetua: si verifica il dogma della perpetuazione dell’obbligazione. Anche qualora dovesse sorgere impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore mentre è in corso la mora, sebbene generalmente il debitore dovrebbe essere liberato, a causa della suddetta mora egli continua ad essere vincolato al creditore.
La prestazione, però, è ormai impossibile; dato che il debitore è in mora, però, è come se l’obbligazione fosse stata cristallizzata. A tal proposito si è espresso Carlo Augusto Cannata, il quale ha analizzato il dogma della perpetuatio obbligationis, in base al quale l’obbligazione si perpetua come se ne fosse stata realizzata una fotografia, dunque un’immortalazione. Dato che la prestazione è ormai impossibile, si perpetua un’obbligazione che è privata del suo oggetto: Carlo Augusto Cannata osserva che il debitore, non potendo eseguire la prestazione, è tenuto a un inevitabile risarcimento del danno, per cui però non si può fare riferimento al concetto di prestazione secondaria.
Da alcune fonti romane emerge però che alcuni giuristi sostenevano che, qualora il debitore fosse riuscito a dimostrare che la cosa che doveva consegnare sarebbe stata distrutta anche nelle mani del creditore, solo ed esclusivamente in questi casi egli sarebbe liberato ancorché persista la mora.
Mora del creditore
La mora del creditore (mora accipiendi) si ha invece quando questi non accetta di ricevere la prestazione del debitore. Ciò non comporta l’estinzione della prestazione: essa, però, è attenuata, poiché il debitore risponde solo per dolo e ha la facoltà di richiedere il rimborso delle spese nel caso in cui egli abbia tenuto un bene in luogo del creditore. Nel caso di un’obbligazione pecuniaria, qualora il debitore depositasse il denaro in sacchetti chiusi all’interno di un tempio, cessava il decorso degli interessi. Con Diocleziano, infine, tale deposito determinava la linea liberazione del debitore dal proprio debito: a tal fine venne introdotta un’actio utilis a favore del creditore per poter ottenere il denaro consegnato nel tempio.
Domande da interrogazione
- Quali sono i presupposti fondamentali per la mora nel mondo romano?
- Cosa implica il Dogma della perpetuatio obbligationis?
- In quali casi la mora non può essere contemplata?
- Cosa accade in caso di mora del creditore?
- Qual era la soluzione introdotta da Diocleziano per la mora del creditore?
Perché si possa parlare di mora, la prestazione deve essere ancora possibile e il creditore deve avere interesse a riceverla.
Implica che l'obbligazione si perpetua anche se la prestazione diventa impossibile durante la mora, vincolando il debitore al risarcimento del danno.
La mora non può essere contemplata quando l'obbligazione impone di non fare qualcosa; se il debitore viola tale obbligo, è considerato inadempiente.
Il debitore risponde solo per dolo e può richiedere il rimborso delle spese sostenute per conservare un bene per il creditore.
Diocleziano introdusse un'actio utilis che permetteva al creditore di ottenere il denaro depositato in un tempio, liberando il debitore dal debito.