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Concetti Chiave

  • La mora si verifica quando il debitore ritarda ingiustificatamente l'adempimento delle obbligazioni verso il creditore.
  • Non tutti i ritardi causano mora; solo i ritardi "tipici", come definiti dal codice civile, hanno tali conseguenze.
  • La costituzione in mora è spesso necessaria, avvenendo quando il creditore intima per iscritto il debitore a adempiere.
  • In alcuni casi la mora è automatica, come nei debiti derivanti da atti illeciti o dichiarazioni scritte di inadempienza.
  • L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico non negoziale, con effetti stabiliti dall'ordinamento legale.

Mora

Con il termine mora indichiamo la situazione in cui il debitore risulti inadempiente nei confronti del creditore, ovvero quando il debitore senza un giustificato motivo ritarda l’inadempimento dell’obbligazione. Risulta importante chiarire che non tutti i Ritardi, riguardanti l’adempimento dell’obbligazione, producono le conseguenze della mora. Soltanto quei ritardi che vengono definiti “tipici” producono le conseguenze della mora, poiché i ritardi tipici sono quelli che si producono in presenza delle condizioni che sono indicate nel codice civile.

Essenziale per la caduta in mora e la necessaria costituzione in mora, ovvero quando il creditore intima per iscritto al debitore di adempiere alla propria obbligazione. Tuttavia vi sono diverse situazioni in cui la costituzione in mora non risulta essere necessaria e per questo la caduta in mora appare automatica. Un esempio può essere quando il debito deriva da un fatto illecito, In questo caso il debitore è in mora dal momento in cui si è verificato il fatto illecito. Un altro esempio può essere quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita presso il domicilio del creditore.
L’ultimo esempio può riguardare il caso in cui il debitore abbia dichiarato per iscritto nei confronti del creditore di non voler adempiere all’obbligazione. L’atto di costituzione in mora viene definito come un atto giuridico in senso stretto e nonno come un atto negoziale, in quanto gli effetti sono interamente previsti dall’ordinamento.

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