Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il monitoraggio a distanza dei dipendenti è consentito per esigenze organizzative-produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
  • L'installazione di strumenti di controllo richiede un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o un'autorizzazione amministrativa.
  • In assenza di accordo, l'autorizzazione può essere ottenuta dall'Ispettorato del lavoro, considerando la localizzazione delle unità produttive.
  • Le informazioni raccolte tramite gli strumenti di controllo devono essere utilizzate solo dopo aver informato adeguatamente i lavoratori.
  • Il trattamento dei dati deve rispettare il codice privacy (d. lgs. 196/2003), garantendo la protezione dei dati personali dei dipendenti.

Indice

  1. Finalità del monitoraggio a distanza
  2. Condizioni procedurali per l'installazione
  3. Utilizzo delle informazioni raccolte

Finalità del monitoraggio a distanza

Le finalità per le quali il datore di lavoro può esercitare il monitoraggio a distanza dei propri dipendenti sono tre e costituiscono i limiti sostanziali del controllo a distanza:

- esigenze organizzative-produttive;

- esigenze legate alla tutela della sicurezza sul lavoro;

- esigenze legate al garantire la tutela del patrimonio aziendale.

Condizioni procedurali per l'installazione

L’istallazione di strumenti di controllo a distanza deve sottostare anche a una seconda condizione di natura procedurale: questa deve essere autorizzata da un previo accordo collettivo stipulato tra il datore di lavoro e la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o le RSA (rappresentanze sindacali aziendali). In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo può essere stipulato a livello nazionale, purché con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (primo comma articolo 4). In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere utilizzati previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro o in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di più sedi territoriali, dalla sede centrale del predetto Ispettorato.

Utilizzo delle informazioni raccolte

Il terzo comma dell’articolo 4, modificato dall’articolo 23 del d. lgs 151/2015, dispone che «tutte le informazioni raccolte tramite gli strumenti di controllo autorizzati (c. 1) o tramite gli strumenti di lavoro esenti da autorizzazione sindacale o amministrativa (c. 2) sono utilizzabili dal datore di lavoro a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a una duplice condizione:

- che sia stata data al lavoratore, da parte del datore di lavoro, preventiva e adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli;

- che siano rispettate le disposizioni contenute nel cosiddetto «codice privacy (d. lgs. 196/2003)», che regola il controllo dei dati.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le finalità principali del monitoraggio a distanza dei dipendenti da parte del datore di lavoro?
  2. Le finalità principali sono esigenze organizzative-produttive, la tutela della sicurezza sul lavoro e la protezione del patrimonio aziendale.

  3. Quali sono le condizioni procedurali necessarie per l'installazione di strumenti di controllo a distanza?
  4. È necessario un accordo collettivo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, oppure un'autorizzazione amministrativa dall'Ispettorato del lavoro.

  5. Come possono essere utilizzate le informazioni raccolte tramite strumenti di controllo a distanza?
  6. Le informazioni possono essere utilizzate per fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore sia informato adeguatamente e che siano rispettate le disposizioni del codice privacy.

Domande e risposte

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