Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il potere disciplinare nel settore pubblico si articola in due fasi: contestazione dell’addebito e difesa del lavoratore.
  • Le infrazioni serie devono essere segnalate entro dieci giorni all'Ufficio competente, che ha 30 giorni per contestare formalmente l'addebito.
  • Il dipendente pubblico viene convocato per la difesa con un preavviso di almeno 20 giorni, diversamente dal settore privato dove il lavoratore deve richiedere di essere ascoltato.
  • In caso di falsa attestazione delle presenze, le procedure prevedono la possibile sospensione cautelare del lavoratore entro 48 ore.
  • Il lavoratore ha diritto di farsi assistere e di accedere agli atti istruttori, escluso il nome del segnalante, e può chiedere una proroga per l’audizione difensiva.

Contestazione dell’addebito e difesa dei dipendenti pubblici

Il potere disciplinare preposto a tutela dei rapporti di lavoro di natura pubblicistica prevede due fasi fondamentali:
- contestazione dell’addebito e convocazione a difesa del lavoratore: le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale possono essere segnalate entro dieci giorni dal responsabile della struttura in cui il lavoratore è impiegato all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Quest’ultimo è tenuto immediatamente, o comunque entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, a provvedere alla contestazione scritta dell’addebito (tramite PEC, consegna a mano o raccomandata a/r). L’ufficio è altresì tenuto a convocare il dipendente per l’audizione in contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 20 giorni. Questo passaggio costituisce una rilevante differenza con il lavoro privato, nel quale è invece il lavoratore a dover richiedere di essere sentito. Una procedura a parte è prevista per il caso di falsa attestazione delle presenze (che riguarda i cosiddetti «furbetti del cartellino»). Oltre a contestare l’addebito, il responsabile della struttura può contemporaneamente sospendere il lavoratore a titolo cautelare, al massimo entro 48 ore dalla conoscenza dell’illecito. Inoltre il preavviso di convocazione per la difesa non è fissato a 20 giorni, bensì a 15;
- la difesa del lavoratore: il lavoratore può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui ha aderito. In caso di oggettivo impedimento il dipendente può inoltre richiedere, in aggiunta all’audizione orale e per una sola volta, la proroga del termine per la conclusione del procedimento, in modo tale che l’audizione a difesa sia differita. Per potersi difendere, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento che lo riguarda, escluso il nominativo del dipendente che abbia eventualmente segnalato il comportamento illecito;

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