Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge italiana considera discriminatorie le molestie di genere, che violano la dignità sul posto di lavoro e creano un ambiente ostile.
  • Sono ammesse deroghe al divieto di discriminazione in settori specifici come moda e arte, e per mansioni particolarmente pesanti.
  • L'altezza e l'aspetto fisico non sono considerati fattori discriminanti, salvo diversa disposizione ufficiale.
  • Nei concorsi pubblici, il divieto di discriminazione deve essere rispettato con riferimenti inclusivi per entrambi i sessi nei bandi.
  • L'onere della prova in casi di discriminazione può essere invertito se il ricorrente fornisce evidenze statistiche di pratiche discriminatorie.

Molestie di genere e deroghe al divieto di discriminazione

Oltre alle molestie sessuali, la legge considera discriminatorie anche le molestie di genere: si considera tale ogni comportamento indesiderato, posto in essere per ragioni connesse al sesso, avente lo scopo di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, umiliante e degradante.
La legge ammette alcune deroghe al divieto di discriminazione: in attività connesse alla moda è all'arte, ad esempio, non si considerano discriminatorie le assunzioni condizionate all’appartenenza ad un determinato sesso.

Un’ulteriore deroga è ammessa per le assunzioni finalizzate allo svolgimento di mansioni particolarmente pesanti, individuate dalla contrattazione collettiva.
Non costituiscono invece fattori discriminanti elementi quali l'altezza e l'aspetto fisico, salva previsione contraria contenuta in un decreto del presidente del consiglio dei ministri. I concorsi pubblici, inoltre, non possono a mettere alcun divieto di discriminazione: I relativi bandi devono sempre contenere riferimenti a entrambi i sessi.
Dopo aver definito la disciplina contenuta nel Codice sulle pari opportunità, il legislatore italiano ha dedicato particolare attenzione all'effettiva efficacia della tutela giuridica contro le discriminazioni, concentrandosi prima di tutto sul regime dell’onere della prova.

Di regola esso grava sul ricorrente, ma se egli riesce a fornire elementi statistici relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi o all'assegnazione di mansioni, volti a dimostrare l'esistenza di atti o fatti discriminatori in ragione del sesso, si ha l'inversione dell'onere della prova, che spetta al convenuto.
La giurisprudenza, inoltre, ha previsto speciali strumenti di tutela a protezione dei lavoratori vittime di discriminazioni di genere. Ne è un esempio il coinvolgimento del cosiddetto «consigliere di parità», figura istituita a livello nazionale, regionale e locale per promuovere le pari opportunità. Il consigliere, o la consigliera, può proporre azioni giudiziarie su delega della persona offesa, ma può agire anche in via diretta, cioè di propria iniziativa, per contrastare le discriminazioni collettive.
Una volta accertata la discriminazione, il giudice può ordinare all’imputato di definire un piano di rimozione delle stesse per il futuro, tramite l’intermediazione degli organismi di rappresentanza dei lavoratori e del consigliere di parità.

Domande da interrogazione

  1. Quali comportamenti sono considerati molestie di genere secondo la legge?
  2. La legge considera molestie di genere ogni comportamento indesiderato connesso al sesso, che mira a violare la dignità di un lavoratore o lavoratrice e a creare un clima intimidatorio, umiliante e degradante.

  3. Quali sono le deroghe al divieto di discriminazione previste dalla legge?
  4. La legge ammette deroghe al divieto di discriminazione in attività legate alla moda e all'arte, dove le assunzioni possono essere condizionate al sesso, e per mansioni particolarmente pesanti definite dalla contrattazione collettiva.

  5. Come viene gestito l'onere della prova nei casi di discriminazione di genere?
  6. Di regola, l'onere della prova grava sul ricorrente, ma se vengono forniti elementi statistici che dimostrano atti discriminatori, l'onere si inverte e spetta al convenuto.

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