Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La deroga costituzionale è una modifica temporanea e specifica che si applica solo a determinati casi, mantenendo inalterate le altre norme costituzionali.
  • Le deroghe non possono intaccare i principi fondamentali dell'ordinamento, e alcune sono previste dalla stessa Costituzione, come il divieto di riorganizzare il partito fascista.
  • La sospensione delle norme costituzionali consente di affrontare situazioni di emergenza, mantenendo le norme valide ma sospendendone temporaneamente l'efficacia.
  • Le sospensioni costituzionali riguardano i poteri parlamentari, la giurisdizione e i diritti politici, evitando sempre di sospendere i diritti fondamentali.
  • Le emergenze si gestiscono preferibilmente con fonti ordinarie, come leggi e decreti, senza dichiarare stati d'emergenza, per garantire la tutela dei diritti.

Indice

  1. Deroga costituzionale
  2. Sospensione delle norme
  3. Fonti normative e necessità

Deroga costituzionale

La deroga (c.d. rottura della Costituzione) è un particolare tipo di modifica della Costituzione con efficacia relativa soltanto a una determinata fattispecie, per tutti gli altri casi concreti possibili le norme costituzionali restano in vigore senza modifiche.

L’impedimento sostanziale alla deroga si incontra nei caratteri essenziali e nei principi informatori dell’ordinamento, insuscettibili di revisioni.

Le deroghe ammesse dallo stesso testo costituzionale rispetto ad alcune proprie norme si definiscono autorotture (es. deroga all’art.49 cost. italiana consistente nel divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista).

Sospensione delle norme

Mentre la revisione comporta una modifica definitiva e generale e la rottura comporta una modifica legata a specificità, per la sospensione le norme rimangono valide ma ne viene sospesa temporaneamente l’efficacia. La sospensione è volta a porre in essere un ordinamento di eccezione per fronteggiare situazioni di pericolo (es. stato di guerra in caso di crisi internazionali, stato di assedio per crisi interne). Le norme costituzionali generalmente soggette a sospensione sono quelle relative ai poteri parlamentari di controllo e di indirizzo, alla funzione di garanzia giurisdizionale degli organi giudiziari e all’attribuzione di diritti politici. Sempre da evitare è la sospensione dei diritti fondamentali.

Fonti normative e necessità

La fonte normativa che consente la sospensione può essere rintracciata o in una disposizione costituzionale, che individua i possibili regimi derogatori temporanei e che assicura la permanenza di controlli giurisdizionali sull’uso dei poteri emergenziali per garantire la tutela dei diritti(come di frequente negli ordinamenti liberali basati sul rule of law), o in una previsione di legge o in una delibera parlamentare o in una diretta determinazione dell’esecutivo, eventualmente soggetta a ratifica parlamentare.

Tuttavia, dal momento che le situazioni di pericolo sono difficilmente prevedibili, è possibile che non vi sia una norma precedente che permetta di fronteggiare l’evento: in tal caso, il fondamento della sospensione è la fonte fatto del principio di necessità.

Nella prassi si preferisce affrontare le emergenze ricorrendo a fonti ordinarie, senza proclamare gli stati d’emergenza (es. lotta al terrorismo attraverso leggi ordinarie e decreti legge).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra deroga e sospensione della Costituzione?
  2. La deroga modifica la Costituzione solo per una specifica fattispecie, mentre la sospensione mantiene le norme valide ma ne sospende temporaneamente l'efficacia per affrontare situazioni di pericolo.

  3. Quali sono le norme costituzionali generalmente soggette a sospensione?
  4. Le norme relative ai poteri parlamentari di controllo e di indirizzo, alla funzione di garanzia giurisdizionale degli organi giudiziari e all'attribuzione di diritti politici sono generalmente soggette a sospensione.

  5. Come si preferisce affrontare le emergenze nella prassi?
  6. Nella prassi, si preferisce affrontare le emergenze ricorrendo a fonti ordinarie, come leggi ordinarie e decreti legge, senza proclamare stati d'emergenza.

Domande e risposte

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