Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Nel diritto pretorio, la servitù su suolo provinciale non si poteva costituire tramite in iure cessio o mancipatio, essendo riservati al dominium ex iure Quiritium.
  • Sui fondi provinciali, i diritti reali minori come la servitù erano istituiti mediante pactiones et stipulationes, con patti ad efficacia reale.
  • In età giustinianea, la mancipatio scomparve e la servitù si costituì tramite traditio o patti e stipulationes, indipendentemente dal tipo di fondo.
  • La servitù può estinguersi per non uso, quando non viene esercitata per due anni, o per usucapio libertatis, in caso di azioni contrarie.
  • La confusione, quando il titolare di entrambi i fondi diventa lo stesso, e la rinuncia tramite in iure cessio, sono altri modi di estinzione della servitù.

Modi di costituzione della servitù nel diritto pretorio

Indice

  1. Costituzione della servitù nel diritto pretorio
  2. Evoluzione in età giustinianea

Costituzione della servitù nel diritto pretorio

Il suolo provinciale non poteva essere oggetto di dominium quiritario. Pertanto la servitù non avrebbe potuto essere costituita né per in iure cessio, né per mancipatio, dal momento che tali diritti potevano venire posti in essere soltanto dal dominus ex iure Quiritium. Gaio ci informa che sui fondi provinciali i diritti reali minori su cosa altrui erano istituiti mediante pactiones et stipulationes: si tratta di patti ad efficacia reale, in grado appunto di creare, nel diritto pretorio, diritti reali parziali come la servitù: traditio vel patientia; adiudicatio in un iudicio imperio continens.

Evoluzione in età giustinianea

In età giustinianea, però, scomparse la mancipatio e la servitù si costituì in tutti i casi, dunque a prescindere dal fondo su cui essa avrebbe gravato, mediante traditio o tramite patti e stipulationes.

Modi di estinzione della servitù
Il diritto reale minore di servitù può essere estinto in quattro modi diversi:

1. Tramite il non uso: le servitù affermative si estinguono in caso di mancato esercizio di diritto, cioè il suo non uso protrattosi per due anni.

2. Per mezzo dell’usucapio libertatis: essa riguarda le servitù negative che implicano un non facere. Tali servitù si estinguono qualora il proprietario del fondo dominante ponga in essere l’atto contrario (facere), ad esempio sopraelevando il proprio edificio a danno del secondo fondo. Se tale soprelevazione perdura per il tempo necessario all’usucapione senza che il proprietario del fondo dominante vi si opponga, il titolare del fondo servente ottiene l’estinzione della servitù per usucapio libertatis.

3. Per confusione: si ha confusione quando il titolare del fondo servente diventa titolare anche del fondo dominante o viceversa. In tal caso viene meno la pluralità dei proprietari e, pertanto, la servitù è estinta per confusione.

4. Infine, la servitù può estinguersi anche per rinuncia tramite in iure cessio.

Domande da interrogazione

  1. Quali erano i metodi di costituzione della servitù nel diritto pretorio?
  2. Nel diritto pretorio, la servitù sui fondi provinciali veniva costituita tramite pactiones et stipulationes, che erano patti ad efficacia reale, poiché il suolo provinciale non poteva essere oggetto di dominium quiritario.

  3. Come si è evoluta la costituzione della servitù in età giustinianea?
  4. In età giustinianea, la mancipatio scomparve e la servitù si costituì in tutti i casi mediante traditio o tramite patti e stipulationes, indipendentemente dal fondo su cui essa gravava.

  5. Quali sono i modi di estinzione della servitù?
  6. La servitù può estinguersi tramite il non uso, per usucapio libertatis, per confusione, o per rinuncia tramite in iure cessio.

Domande e risposte

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