Concetti Chiave
- Il Capo dello Stato in Italia ha il potere di promulgazione delle leggi, con possibilità di rinvio al Parlamento.
- Il Presidente può rinviare una legge al Parlamento, ma questa può essere riapprovata a maggioranza semplice.
- Tra le attribuzioni del Presidente vi sono la nomina dei giudici della Corte costituzionale e la presidenza del Csm e Csd.
- Il Presidente può compiere alcuni atti senza controfirma, come dimettersi o fare dichiarazioni informali.
- Vi sono attribuzioni del Presidente che sono obbligate, come la promulgazione di leggi riapprovate dal Parlamento.
Indice
Il ruolo del Capo dello Stato
In Italia, il Capo dello Stato detiene il potere di promulgazione delle leggi con facoltà di rinvio al posto della sanzione regia, che in passato era considerata come partecipazione attiva del re alla funzione legislativa (infatti il rinvio, anche senza che i rilievi presidenziali siano accolti, può essere superato dal Parlamento approvando di nuovo lo stesso testo a maggioranza semplice).
Attribuzioni e poteri del presidente
Altre attribuzioni ancora non esistevano nell’ordinamento statutario: la nomina dei giudici della Corte costituzionale; la presidenza del Csm; la presidenza del Csd.
Vi sono anche alcuni «atti» che si ritiene il presidente possa compiere senza controfirma: può dimettersi; può fare dichiarazioni informali, senza impegnare l’istituzione che rappresenta, ma come semplice manifestazione di sue personali opinioni (le cosiddette esternazioni), il che naturalmente non le rende irrilevanti data l’inevitabile influenza di qualsiasi pronuncia che provenga da sì alta carica; esercita le funzioni di presidente degli organi collegiali su indicati (Csm e Csd); conferisce l’incarico di formare il governo (ma poi il decreto di nomina viene controfirmato dal presidente del Consiglio entrante).
Rilevanza delle attribuzioni presidenziali
Leggendo l’elenco proposto sopra, ci si può rendere conto che siamo di fronte ad attribuzioni di rilevanza molto diversa: vi sono alcune attribuzioni il cui esercizio è formalmente o sostanzialmente obbligato (il presidente deve promulgare la legge riapprovata dalle Camere dopo il rinvio: la sola eccezione immaginabile è il caso in cui, per i gravi contenuti della legge, promulgando il presidente si renderebbe complice di un attentato alla Costituzione.