Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 16 della Costituzione tutela il diritto alla libera circolazione, consentendo restrizioni solo in situazioni di necessità e urgenza.
  • Le misure preventive come la sorveglianza speciale e la sospensione del porto d'armi non violano la libertà fisica, ma impongono un regime di controllo.
  • La Corte ha stabilito che tali misure non rientrano tra le limitazioni coercitive dell'articolo 13, salvo eccezioni specifiche.
  • Una sentenza del 1959 ha equiparato alcune misure preventive a condizioni di "minorità" simili alla detenzione.
  • La Corte distingue tra limitazioni alla libertà fisica in base alle conseguenze, richiedendo autorizzazioni giudiziarie solo per restrizioni coercitive.

Indice

  1. Diritto alla libera circolazione
  2. Misure preventive e articolo 13
  3. Limitazioni alla libertà fisica

Diritto alla libera circolazione

L’articolo 16 dichiara inviolabile il diritto alla libera circolazione. In casi specifici di necessità e urgenza, tuttavia, è possibile restringere tale libertà tramite l’attuazione di misure preventive presupposte e regolamentate dalla legge. Le misure preventive previste sono, ad esempio, la sorveglianza speciale, la sospensione del porto d’armi, l’impossibilità di frequentare luoghi stabiliti, ecc. Queste restrizioni, dunque, non incidono o violano in alcun caso la sfera della libertà fisica, ma si limitano a imporre un particolare regime di controllo.

Misure preventive e articolo 13

Molti giuristi si sono chiesti se, limitando comunque l’ambito delle libertà personali, tali misure preventive non debbano essere lette alla luce dell’articolo 13. Nel dibattito dottrinale, però, la Corte si è rifiutata, a parte in un singolo caso, di annoverare le misure preventive tra quelle adottate alla luce dell’articolo 13, sostenendo che tra esse rientrano esclusivamente le limitazioni coercitive e fisiche della libertà. Tramite una sentenza del 1959, la Corte ha stabilito che le misure preventive possono essere lette alla luce dell’articolo 13 solo nel caso in cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non imponga un obbligo al destinatario, ma esclusivamente una serie di controlli e divieti che, insieme considerati, sottopongano il soggetto ad una condizione di «minorità» tal da poter essere equiparata alla condizione di evidente minorità che caratterizza un soggetto in stato di detenzione.

Limitazioni alla libertà fisica

In seguito, la Corte si è chiesta se ogni limitazione alla libertà fisica debba essere considerata uguale a tutte le altre oppure se bisogna considerare tali limitazioni sulla base delle conseguenze che esse implicano, dunque in base a criteri quantitativi. Si pensi, ad esempio, alla differenza che intercorre tra un soggetto che viene arrestato e un altro a cui, invece, viene chiesto di fornire le proprie impronte digitali tramite un rilievo dattilografico. La Corte ha definito «tenui» le conseguenze di quest’ultima categoria, decretando che, pertanto, la sua esecuzione non richiede l’autorizzazione di un giudice, a differenza del caso in cui un soggetto venga arrestato, trattandosi questa di una limitazione coercitiva e coattiva della libertà personale.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le condizioni in cui è possibile limitare la libertà di circolazione secondo l'articolo 16 della Costituzione?
  2. L'articolo 16 consente di limitare la libertà di circolazione in casi specifici di necessità e urgenza, attraverso misure preventive regolamentate dalla legge, come la sorveglianza speciale e la sospensione del porto d'armi.

  3. Come si posiziona la Corte riguardo all'applicazione dell'articolo 13 alle misure preventive?
  4. La Corte ha generalmente rifiutato di applicare l'articolo 13 alle misure preventive, sostenendo che esso riguarda solo le limitazioni coercitive e fisiche della libertà, tranne in un caso specifico del 1959.

  5. Qual è la differenza tra le limitazioni alla libertà fisica secondo la Corte?
  6. La Corte distingue tra limitazioni coercitive e coattive, che richiedono l'autorizzazione di un giudice, e limitazioni con conseguenze «tenui», come il rilievo dattilografico, che non necessitano di tale autorizzazione.

Domande e risposte

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