Concetti Chiave
- La costituzione riconosce i diritti della famiglia, stabilendo doveri e diritti dei genitori nella manutenzione, istruzione ed educazione dei figli.
- La famiglia di fatto è tutelata giuridicamente, ma necessita di stabilità nella convivenza e riconoscimento dei figli per avere diritti legali.
- Il matrimonio è un negozio giuridico che crea obblighi reciproci tra coniugi, come fedeltà e assistenza, e richiede il rispetto di specifiche condizioni per essere valido.
- La comunione dei beni coinvolge i beni acquisiti durante il matrimonio, mentre i beni posseduti prima restano di proprietà esclusiva di ciascun coniuge.
- Il divorzio e la separazione possono avvenire per diverse cause, tra cui condanna penale di un coniuge o separazione di almeno tre anni, con procedure legali specifiche per lo scioglimento del vincolo.
Indice
Diritti della famiglia
La costituzione riconosce i diritti della famiglia agli articolo 29-30-31 come società naturale fondata sul matrimonio e sancisce che è dovere e diritti dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
Protegge, inoltre, la maternità, l’infanzia e la gioventù.
Le norme del codice civile regolano : il matrimonio, la filiazione e l’adozione (diritto di famiglia).
Garantisce la parità dei coniugi.
Coniugio: rapporto parentela che lega i coniugi.
Parentela: rapporto tra persona che discendono dallo stesso stipite.
Affinità: rapporto tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Famiglia di fatto e unioni civili
Accanto alla famiglia legittima troviamo la famiglia di fatto data da due persone di sesso diverso e da eventuali figli riconosciuti.
Giuridicamente sono tutelati i rapporti tra conviventi, tra genitori e figli e con terzi.
Per la tutela giuridica è necessario che la convivenza sia stabile e i figli riconosciuti.
-Se uno dei due componenti della coppia di fatto si ammala non verrà riconosciuto nessun permesso per l’altro.
-Non si può dare un autorizzazione per un intervento medico.
-Se si lasciano non c’è diritto al mantenimento.
E’ possibile iscriversi al registro delle unioni civili per ufficializzare un rapporto.
Al quale possono iscriversi anche coppie omosessuali che in Italia non hanno tutela giuridica.
Matrimonio e promesse
Negozio giuridico solenne regolato da una norma che fissa forma e contenuto, legame fra uomo e donna che stabiliscono un vincolo di fedeltà, assistenza, coabitazione e collaborazione.
Fino al 1929 2 matrimoni.
Oggi Stato e Chiesa hanno stretto accordi per cui è stato instituito il Matrimonio concordatario col quale il matrimonio in chiesa ha effetti civili.
I nubendi si promettono reciprocamente di prendersi come marito e come moglie.
La promessa non obbliga al matrimonio.
Per far si che la promessa sia valida i nubendi devono:
- essere di sesso diverso;
- aver espresso un consenso;
- aver svolto una celebrazione;
- avere libertà di stato;
- avere un adeguata età;
- avere la capacità di intendere e di volere.
Non possono contrarre in matrimonio le persone con un legame di parentela, affinità e adozione.
Prima della promessa i nubendi si devono recare presso l’ufficio comunale dove verrà creata la pubblicazioni con i dati personali dei coniugi.
La celebrazione avverrà dinanzi ad un ufficiale di Stato e due testimoni.
Vizi del matrimonio
Si parla di vizi del matrimonio quando il consenso è stato espresso :
- con violenza;
- per timore di eccezionale gravità;
- per errore sulle qualità personali e/o identità fisica. (Malattia, delinquenza, gravidanza di altro).
Deve essere sempre preceduto dalla pubblicazione.
Diritti e doveri coniugali
Occorre che il sacerdote legga l’articolo 143-144-147 del Codice Civile.
L’articolo 143 dice che “Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e doveri.”
Dal matrimonio deriva l’obbligò di fedeltà, collaborazione, cooperazione e assistenza.
Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire al mantenimento della famiglia.
La donna è libera di non aggiungere al proprio cognome quello del marito.
L’articolo 144 dice che “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo di residenza secondo le esigenze di entrambi.”
L’articolo 147 dice che “Il matrimonio impone ai coniugi l’obbligò di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.”
Comunione dei beni
E’ costituito dalla comunione dei beni per cui i beni dei due coniugi divengono proprietà comune.
Costituiscono oggetto della comunione:
- gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
- i proventi dall’attività di ciascuno ;
- le aziende gestite da entrambi.
NON costituiscono oggetto della comunione:
- i beni di cui un coniuge era proprietario prima del matrimonio;
- i beni di uso strettamente territoriale;
- i beni acquistati successivamente al matrimonio per successione o donazione a meno che non sia scritto nel testamento;
- i beni ottenuti da un risarcimento di un danno;
Separazione e divorzio
Fino al 1970 l’unica causa di separazione era la morte.
In seguito venne ammesso il divorzio, le forze politiche religiose si imputarono con l’eliminazione di questa legge.
Nel 1974 fu indetto un referendum abrogativo.
Attualmente le cause possono essere di morte, dichiarazione di morte presunta e il divorzio.
Annullamento: fine del vincolo per una causa che si riferisce al momento della celebrazione del matrimonio.
Scioglimento: il vincolo viene meno per una causa successiva.
Il divorzio avviene con una sentenza del giudice che pronuncia lo scioglimento del vincolo, in caso di matrimonio concordatario la cessazione degli effetti civili dell’unione.
E’ possibile ottenere lo scioglimento del vincolo quando:
- uno dei due coniuge è condannato all’ergastolo o ad una pena superiore ai 15 anni.;
- separazione da almeno 3 anni;
- quando uno dei due coniugi se straniero ha ottenuto l’annullamento del matrimonio all’estero;
- quando non è stato consumato.
Domande da interrogazione
- Quali sono i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione per la famiglia?
- Quali sono le differenze tra matrimonio e unioni civili?
- Quali sono i requisiti per la validità della promessa di matrimonio?
- Cosa si intende per vizi del matrimonio?
- Quali sono le cause di separazione e divorzio attualmente riconosciute?
La Costituzione riconosce i diritti della famiglia negli articoli 29-30-31, sottolineando il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e proteggendo la maternità, l’infanzia e la gioventù.
Il matrimonio è un negozio giuridico solenne che stabilisce diritti e doveri reciproci tra coniugi, mentre le unioni civili, che possono includere coppie omosessuali, offrono una tutela giuridica limitata e richiedono una convivenza stabile e figli riconosciuti.
Perché la promessa di matrimonio sia valida, i nubendi devono essere di sesso diverso, esprimere consenso, celebrare la promessa, avere libertà di stato, adeguata età e capacità di intendere e volere.
I vizi del matrimonio si riferiscono a situazioni in cui il consenso è stato espresso sotto violenza, timore di eccezionale gravità o errore sulle qualità personali, e devono sempre essere preceduti dalla pubblicazione.
Le cause di separazione e divorzio includono la morte, la dichiarazione di morte presunta e il divorzio stesso, con possibilità di scioglimento del vincolo per condanna a pene severe, separazione di almeno tre anni o annullamento del matrimonio all'estero.